Vita Chiesa

Papa Francesco: nuovo Statuto dello Ior «per adeguare le strutture ad esigenze dei tempi»

«L’Istituto – spiega il Papa nel Chirografo – ha personalità giuridica canonica pubblica e sede nello Stato della Città del Vaticano. Per eventuali controversie il foro competente, di regola, è quello dello Stato della Città del Vaticano».

Sono organi dell’Istituto, precisa il Pontefice, «la Commissione cardinalizia, il prelato, il Consiglio di sovrintendenza, la Direzione». La Commissione cardinalizia «è composta di cinque cardinali nominati ad quinquennium dal Sommo Pontefice e confermabili una volta. Essa vigila sulla fedeltà dell’Istituto alle norme statutarie secondo le modalità previste dallo Statuto». «Il prelato, nominato dalla Commissione cardinalizia, segue l’attività dell’Istituto, partecipa in qualità di segretario alle adunanze della Commissione stessa e assiste alle riunioni del Consiglio di sovrintendenza», prosegue il Chirografo.

E ancora: «Il Consiglio di sovrintendenza è responsabile dell’amministrazione e gestione dell’Istituto nonché della vigilanza e supervisione delle sue attività sul piano finanziario, economico ed operativo. Esso è composto di sette membri, nominati dalla Commissione cardinalizia, i quali durano in carica cinque anni e possono essere confermati una volta». La rappresentanza legale dell’Istituto «spetta al presidente del Consiglio di sovrintendenza».

La Direzione «è formata dal direttore generale e da un eventuale vice direttore, nominati dal Consiglio di sovrintendenza con l’approvazione della Commissione cardinalizia. il direttore generale, che può essere assunto a tempo indeterminato o determinato, è responsabile di tutta l’attività operativa dell’Istituto e ne risponde al Consiglio di sovrintendenza».

La revisione legale dei conti «è esercitata da un revisore esterno, nominato dalla Commissione cardinalizia su proposta del Consiglio di sovrintendenza, per un periodo di tre esercizi consecutivi, rinnovabile una sola volta».

Il Papa stabilisce, inoltre, che «questo Chirografo venga pubblicato sul quotidiano L’Osservatore Romano assieme al nuovo Statuto dell’Istituto per le Opere di religione» che, da lui approvato «ad experimentum per due anni», «entrerà in immediato vigore a partire da detta pubblicazione, e che successivamente entrambi vengano contemporaneamente inseriti negli Acta Apostolicae Sedis».

«Allo scopo di continuare ad adeguare sempre meglio le strutture e l’attività dell’Istituto» per le Opere di religione «alle esigenze dei tempi, facendo ricorso, in particolare, alla collaborazione e alla responsabilità di laici cattolici competenti, desidero rinnovare, ad experimentum per due anni, gli Statuti dell’Istituto per le Opere di religione, con i quali San Giovanni Paolo II, con Chirografo del 1° marzo 1990, aveva dato una nuova configurazione a detto Istituto conservandone il nome e le finalità». Così Papa Francesco spiega le motivazioni del Chirografo per il nuovo Statuto dell’Istituto per le Opere di religione.

«Con Chirografo del 27 giugno 1942 il nostro predecessore di venerata memoria Pio XII erigeva nella Città del Vaticano l’Istituto per le Opere di religione, con personalità giuridica, assorbendo in esso la preesistente ‘Amministrazione per le Opere di religione’, il cui Statuto era stato approvato dallo stesso Sommo Pontefice il 17 marzo 1941 e che traeva la sua prima origine dalla ‘Commissione ad pias causas’ costituita dal Sommo Pontefice Leone XIII nel 1887 – ricorda Francesco -. Egli, inoltre, con successivo Chirografo del 24 gennaio 1944, stabiliva nuove norme per il regime dell’Istituto stesso, demandando alla Commissione cardinalizia di Vigilanza dell’Istituto di proporre le modifiche allo Statuto del 17 marzo 1941 che, per l’esecuzione del Chirografo in parola, fossero apparse necessarie».

«L’Istituto per le Opere di religione ha personalità giuridica canonica pubblica. Esso ha sede nello Stato della Città del Vaticano e non ha filiali, né succursali. Scopo dell’Istituto è di provvedere alla custodia e all’amministrazione dei beni mobili ed immobili ad esso trasferiti o affidati da persone fisiche o giuridiche e destinati ad opere di religione o di carità. L’Istituto pertanto accetta beni con la destinazione, almeno parziale e futura, di cui al precedente comma, secondo le modalità legittimamente stabilite. L’Istituto può accettare depositi di beni da parte di enti e persone della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano. L’Istituto è responsabile della custodia e dell’amministrazione dei beni ricevuti. Tale responsabilità è disciplinata dalle norme del diritto canonico, da quelle vigenti nello Stato della Città del Vaticano, dalle disposizioni del presente Statuto e del Regolamento attuativo». È quanto dispone, nei suoi primi tre articoli, il nuovo Statuto dell’Istituto per le Opere di religione, rinnovato da Papa Francesco.

Per quanto riguarda l’organizzazione dell’Istituto, dopo aver elencato gli organi dell’Istituto medesimo – la Commissione cardinalizia, il prelato, il Consiglio di sovrintendenza, la Direzione – lo Statuto specifica la composizione e le funzioni di ogni organo.

Tra le principali novità emerge l’introduzione di un revisore esterno, che può essere una persona fisica o una società, per la verifica dei bilanci secondo standard internazionali riconosciuti. Negli organi dell’Istituto non ci sono più, dunque, i tre revisori interni, la cui carica era sempre rinnovabile. Il revisore esterno viene nominato dalla Commissione cardinalizia su proposta del Consiglio di Sovrintendenza e svolge il suo incarico per un periodo di tre esercizi consecutivi, rinnovabile una sola volta. Ha il compito della revisione legale dei conti: esprime «con apposita relazione il giudizio sul bilancio dell’Istituto», «esamina tutti i libri e documenti contabili», «riceve dall’Istituto e a questo può chiedere ogni informazione utile alla propria attività di revisione».Un capo dello Statuto, infine, è dedicato al personale. Lo Statuto si conclude con la precisazione che «sono abrogati lo Statuto del 1° marzo 1990 dell’Istituto per le Opere di religione e ogni altra disposizione contraria a questo Statuto» e «per quanto non disposto da questo Statuto si osservano le vigenti disposizioni canoniche».