Italia

I punti della riforma

I punti della riforma

Il Senato federale Il Senato cambia nome in Senato federale della Repubblica. Sarà composto da 252 senatori eletti su base regionale, contestualmente all’elezione dei Consigli regionali (oggi sono 315 più quelli a vita). Si occuperà delle leggi che riguardano le materie su cui Stato e Regioni hanno competenze comuni mentre perde il potere di sfiduciare il premier. L’età minima richiesta per essere eletti passa dagli attuali 40 a 25 anni. Scompare la «spola» di un provvedimento che passa dalla Camera al Senato o viceversa, tranne però che per alcune leggi. Al Senato spetteranno le leggi previste dal terzo comma dell’art 117, ma il governo può chiedere al capo dello stato il trasferimento alla Camera, considerando la legge assolutamente necessaria all’attuazione del programma. La Camera Il nuovo Parlamento sarà composto dalla Camera dei deputati e dal Senato federale della Repubblica. La Camera passa dagli attuali 630 a 518 deputati, 18 dei quali saranno eletti nella circoscrizione riservata agli italiani all’estero. Viene introdotta una nuova figura, i «deputati a vita», in numero di tre (scompaiono i «senatori a vita»). La Camera esamina le leggi riguardanti le materie riservate allo Stato (comma 2 dell’articolo 117). La Camera può sfiduciare il primo ministro, che a sua volta però può chiederne lo scioglimento. L’età minima per essere eletti deputati passa da 25 a 21 anni. Il Capo dello Stato Se da una parte acquista nuovi poteri, ovvero la nomina dei presidenti delle Authority e la designazione del vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura, dall’altra il presidente della Repubblica perde il potere di autorizzare la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del governo e soprattutto perde il potere di nominare i ministri e di sciogliere le Camere. Cambia anche l’età minima richiesta per accedere al Quirinale: quarant’anni rispetto ai cinquanta previsti dalla vigente legge. Il premier Quello che finora era il presidente del Consiglio dei ministri cambia nome in primo ministro e acquisisce numerosi poteri. Da qui anche la definizione di «premierato». La nomina del primo ministro avverrà direttamente dai risultati elettorali. Il suo nome sarà infatti indicato dalle coalizioni. Il presidente della Repubblica si limiterà a ratificare la nomina, mentre l’insediamento non richiederà più il voto di fiducia. Al primo ministro competerà la nomina e la revoca dei ministri e persino lo scioglimento delle Camere. Le competenze La riforma costituzionale prevede la divisione di competenze tra Stato e Regioni. Quest’ultime avranno potestà legislativa esclusiva su assistenza e organizzazione sanitaria; organizzazione scolastica, gestione degli istituti scolastici e di formazione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche; definizione della parte dei programmi scolastici e formativi di interesse specifico della Regione; polizia amministrativa regionale e locale; ogni altra materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato. Ma la distinzione tra le materie è tutt’altro che chiara a partire ad esempio dalla sanità perché alle Regioni compete l’assistenza e l’organizzazione sanitaria ma allo Stato rimane la tutela della salute. Viene anche reintrodotto «l’interesse nazionale», che nessuna legge regionale potrà ledere, pena la richiesta di modifica e addirittura l’eliminazione. La Corte costituzionaleRimane composta da 15 membri, ma solo 4 (invece di 5) di nomina del presidente della repubblica, altri 4 (invece di 5) eletti dalle supreme magistrature e 7 (invece di 5) vengono eletti dal Parlamento: 3 dalla Camera e 4 dal Senato integrato dai presidenti delle giunte delle regioni e delle province autonome.

Il testo della Riforma (dal sito del governo italiano, formato .pdf)