Italia

Politiche, la nuova legge elettorale

La legge del 21 dicembre 2005 n. 270, varata dalla sola maggioranza di centro-destra, pochi mesi prima della scadenza della precedente legislatura, ha introdotto un nuovo sistema per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica orientato in senso proporzionale e caratterizzato dalla previsione di un premio di maggioranza e di articolate soglie di sbarramento. In entrambi i casi non sono previsti voti di preferenza e gli eletti vengono perciò individuati nell’ordine con cui compaiono nella lista.

CAMERA DEI DEPUTATI. Il numero dei deputati è di 630, 12 dei quali nella circoscrizione estero. Per l’elezione dei 618 deputati nel territorio nazionale la legge prevede un sistema elettorale di tipo proporzionale con riparto di seggi in ambito nazionale e soglie di sbarramento differenziate tra liste (4%) e coalizioni (10% complessivo e il 2 % per le liste, con il recupero per ciascuna coalizione del primo partito sotto soglia). Fa eccezione la Valle d’Aosta, che è costituita in un unico collegio uninominale. Nel caso che la lista o la coalizione di liste abbia già ottenuto il 55% dei seggi (cioè 340), la ripartizione di seggi (tra chi ha superato gli sbarramenti) è puramente proporzionale. Se invece questo obiettivo non è raggiunto, scatta il premio di maggioranza di 340 seggi per la lista o la coalizione più votata (ripartiti proporzionalmente). Le restanti coalizioni e liste si distribuiscono, sempre in termini proporzionali, i rimanenti 277 seggi. È evidente che più è basso il risultato percentuale del vincitore, tanto più risulta corretto il sistema di ripartizione proporzionale. Allo stesso modo può incidere molto una forte frammentazione che porti diverse liste o coalizioni a non superare i quorum.

CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI. Il territorio nazionale è suddiviso in 26 circoscrizioni (oltre alla Valle d’Aosta) corrispondenti al territorio delle Regioni o, per le sei Regioni più popolose, a quello di una o più province. Solo la Lombardia è ripartita in tre circoscrizioni, le altre cinque maggiori regioni italiane – Piemonte, Veneto, Lazio, Campania e Sicilia – in due. A ciascuna circoscrizione è assegnato un numero di seggi in base alla popolazione residente, secondo i dati dell’ultimo censimento nazionale.

SENATO. Il numero dei senatori elettivi è di 315. Il seggio della Valle d’Aosta, i 7 del Trentino Alto Adige e i 6 seggi nella circoscrizione estero, vangono attribuiti secondo leggi apposite. I rimanenti 301 seggi sono attribuiti alle 18 regioni rimanenti, con un sistema elettorale simile a quello della Camera, quindi di tipo proporzionale, ma con due importanti variazioni: l’eventuale premio di maggioranza scatta a livello regionale e non nazionale e le soglie di sbarramento sono molto più rigide. Per essere ammessi alla ripartizione dei seggi bisogna infatti superare l’8% per le liste e il 20% per le coalizioni. All’interno di quest’ultime le singole liste devono raccogliere almeno il 3 % dei voti validi. Può perciò verificarsi che il premio di maggioranza venga assegnato a coalizioni diverse da regione a regione, anche se è probabile che la coalizione complessivamente più votata in tutte le regioni (a livello nazionale) ottenga una maggiore premialità regionale.

CIRCOSCRIZIONI. Salvo i 6 seggi assegnati alla circoscrizione estero, il Senato è eletto su base regionale. I seggi sono ripartiti tra le Regioni in proporzione alla popolazione residente, ma nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette, tranne la Valle d’Aosta che ne ha uno e il Molise che ne ha due. Ciascuna Regione è costituita in un’unica circoscrizione regionale, con l’eccezione di Valle d’Aosta e Trentino Alto Adige.