Toscana

Ecco chi può chiedere il ricongiungimento

I cosiddetti «ricongiungimenti familiari» costituiscono una quota importante di ingressi di stranieri in Italia. In sostanza, uno straniero che soggiorna regolarmente in Italia può chiedere l’ingresso ed il soggiorno dei propri familiari. Vediamo di seguito come ed a quali condizioni.

Chi può chiedere il ricongiungimento familiare e per quali familiari?

Lo straniero regolarmente soggiornante in Italia, titolare di carta di soggiorno o di un permesso di soggiorno (per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per asilo, per studio o per motivi religiosi), di durata non inferiore ad un anno, in corso di validità, può chiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari residenti all’estero: coniuge non legalmente separato; figli minori (età inferiore ai 18 anni) a carico, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati ovvero legalmente separati, a condizione che l’altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso; i minori adottati o affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli; figli maggiorenni a carico, qualora non possano per ragioni oggettive provvedere al proprio sostentamento a causa del loro stato di salute che comporti invalidità totale; genitori a carico qualora non abbiano altri figli nel Paese d’origine o di provenienza; genitori ultrasessantacinquenni qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati gravi motivi di salute. Eventuali familiari, come sopra individuati, già regolarmente presenti in Italia, possono chiedere il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari entro un anno dalla data di scadenza del titolo di soggiorno originariamente posseduto dal familiare.

Quali sono le condizioni necessarie per ottenere il ricongiungimento dei propri familiari?

Lo straniero richiedente deve trovarsi nelle seguenti condizioni:

– abbia la disponibilità un alloggio che, rispetto alle persone che andrà complessivamente ad ospitare, rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale, certificato dall’Ufficio Tecnico del Municipio competente o dall’ASL di appartenenza;

– abbia in corso un rapporto di lavoro;

– possa dimostrare un reddito nell’anno precedente, derivante da fonte lecite, pari all’assegno sociale (euro 4.962,36) per il ricongiungimento di uno solo familiare, al doppio (euro 9924,72) di tale importo per due o tre familiari, al triplo (euro 14.887,08) per quattro o più familiari; ai fini della determinazione del reddito si deve tener conto di eventuali familiari a carico precedentemente ricongiunti e di figli nati in Italia già inseriti sul permesso di soggiorno.

A chi va presentata la domanda?

Allo Sportello Unico per l’Immigrazione presso la Prefettura-UTG dove ha dimora lo straniero richiedente. Vanno utilizzati gli appositi moduli reperibili su Internet nei siti del Ministero dell’Interno (www.interno.it) o del Lavoro (www.welfare.gov.it), spediti per raccomandata a.r. In un prossimo futuro questi modelli saranno sostituiti da modelli a lettura ottica, analoghi a quelli già sperimentati per il Decreto Flussi 2006.Simone Consani e Marco Nocianolf.toscana@cisl.it