Toscana

Lucca. Prefettura revoca protezione a due migranti. Il Tar rimanda il caso alla Ue

Due migranti vengono denunciati per aver rubato indumenti da un cassonetto adibito alla raccolta di vestiti usati, la prefettura di Lucca decreta la revoca della protezione internazionale, ma sul provvedimento inizia una battaglia legale che ancora non conosce la parola fine. L’ultimo atto è l’ordinanza pubblicata ieri con la quale il Tribunale amministrativo regionale rinvia la questione alla Corte di giustizia dell’Unione europea.

Il nodo del contendere è preciso: un’infrazione di rilevanza penale avvenuta fuori dalla struttura di accoglienza può essere motivo sufficiente per procedere alla revoca della misura di protezione? Il caso inizia il 26 luglio dell’anno scorso, quando i due cittadini nigeriani ammessi alle misure di accoglienza, ospitati in una struttura della Misericordia lucchese, vengono deferiti di aver sottratto gli indumenti da un cassonetto nella frazione di Barga. Nei loro confronti viene contestato il reato di furto aggravato in concorso. Passano pochi giorni e il 10 agosto la prefettura dispone di revocare i benefici dell’accoglienza ai migranti coinvolti. Il provvedimento viene inizialmente impugnato per la mancata comunicazione di avvio, per la mancata traduzione degli atti e perché la condotta non violerebbe alcune norma del regolamento del sistema d’accoglienza. La trasgressione è di lieve entità, gli indumenti hanno un valore irrisorio e forse il furto è avvenuto proprio per consegnare gli abiti ai figli degli altri migranti presenti nei centri di accoglienza. Del resto, nel novembre 2017 la stessa procura della Repubblica chiede l’archiviazione, escludendo la punibilità vista la modalità di condotta e l’esiguità del danno.

La domanda cautelare viene respinta dal Tar, ma il Consiglio di Stato il 15 febbraio di quest’anno accoglie la domanda di tutela interinale per i due cittadini stranieri. Il difensore, l’avvocato Alessio Cecchini, presenta nel frattempo, lo scorso luglio, una memoria ai giudici amministrativi nella quale emerge il motivo più interessante di doglianza: i ricorrenti sono ospitati in dei Centri d’accoglienza straordinari. E a differenza di quanto previsto per gli Sprar, nei Cas l’unica infrazione ritenuta determinante per revocare la protezione è l’allontanamento della struttura senza giustificato motivo. Nell’ordinanza di rinvio la corte, presieduta da Saverio Romano, riconosce che la giurisprudenza italiana in merito ha assunto più di un orientamento. Divergenze interpretative che a questo punto dovrà chiarire la Corte Ue, rispondendo a due quesiti: le violazioni di norme generali non riprodotte nei regolamenti dei centri di accoglienza possono rappresentare una grave violazione in grado di incidere sulla convivenza ordinata nelle strutture? Se la risposta sarà negativa, precisa il Tar, «i ricorsi dovrebbero essere accolti con annullamento dei provvedimenti prefettizi impugnati». In caso di risposta positiva, d’altro canto, sull’ordinata convivenza può incidere anche un illecito non penalmente punibile? Finché una risposta non arriverà dal Lussemburgo il procedimento resterà congelato.