Toscana

Rifugiati, ecco come chiedere asilo in Italia

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 gennaio 2008, il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, di recepimento della direttiva comunitaria 2004/83/CE, riguardante le norme minime sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta. Il decreto legislativo n. 251/2007 entra in vigore il 19 gennaio. Il testo del decreto legislativo in esame rispecchia largamente quello della direttiva. I rifugiati avranno un permesso di soggiorno di durata di 5 anni, rinnovabile; la durata del documento di viaggio (che sostituisce il passaporto) sarà di 5 anni, rinnovabile ed, infine, potranno accedere al pubblico impiego, con le modalità previste per i cittadini comunitari.

Gli aspetti più innovativi sono:– le disposizioni per l’esame della domanda di asilo: che includono la raccolta e la valutazione delle informazioni sul paese di origine; l’esame anche in assenza di documentazione di supporto alle dichiarazioni del richiedente; la valutazione delle circostanze «sul posto» ovvero sorte dopo aver lasciato il paese di origine che possono rendere necessaria la protezione internazionale;– la definizione dei termini «protezione» e «persecuzione»: è inclusa la definizione degli agenti di persecuzione nonché dei motivi di persecuzione (razza; religione; nazionalità; particolare gruppo sociale; opinione politica);– la definizione della protezione sussidiaria ovvero il danno che il richiedente potrebbe subire nel paese di origine. La protezione sussidiaria contempla solamente 3 circostanze: la condanna a morte, la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante, la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile in situazioni di conflitto armato.

La protezione sussidiaria non è equipollente alla protezione umanitaria. I beneficiari della protezione sussidiaria avranno un permesso di soggiorno di 3 anni, rinnovabile e convertibile in quello per motivi di lavoro; potranno svolgere attività lavorativa subordinata e autonoma ed iscriversi agli albi professionali in condizioni di parità con il cittadino italiano. Inoltre, è riconosciuto il diritto al ricongiungimento familiare, alle condizioni previste nel testo unico per l’immigrazione, ma con facilitazioni in quanto all’accertamento della parentela, in parità, sotto questo aspetto, con i rifugiati.

Simone Consani e Marco Noci anolf.toscana@cisl.it