Toscana

Tutela e protezione del minore straniero in Italia

La condizione del minore straniero in Italia è soggetta a forme particolari di tutela e di protezione. Il testo unico sull’immigrazione dispone che in tutti i procedimenti amministrativi e giurisdizionali deve essere preso in considerazioni con carattere di priorità il superiore interesse del fanciullo, conformemente a quanto previsto dalla Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge 27 maggio 1991, n. 176.

I figli minori a carico possono entrare in Italia con un visto per ricongiungimento familiare qualora il genitore straniero, già regolarmente soggiornante in Italia e titolare di permesso di soggiorno per il quale è riconosciuto il diritto all’unità familiare, presenti domanda di nulla osta e soddisfi i requisiti di legge. Nella previsione sono compresi anche i figli di uno solo dei coniugi ovvero i figli nati fuori dal matrimonio. In tal caso è richiesto il consenso dell’altro coniuge del minore, se esistente. È, inoltre, ammesso il ricongiungimento nei confronti dei minori adottati, affidati o sottoposti a tutela. I figli minori nei confronti dei quali può essere chiesto il ricongiungimento possono anche ottenere l’ingresso al seguito del genitore, o dei genitori, titolari di carta di soggiorno o di visto di ingresso. L’articolo 29, comma 4, del testo unico sull’immigrazione prevede che i figli possono seguire direttamente i genitori autorizzati all’ingresso in Italia se questi sono titolari dei requisiti di reddito e di alloggio previsti per il ricongiungimento familiare. L’articolo 29, comma 6, della normativa citata prevede il ricongiungimento in favore del minore già regolarmente soggiornante in Italia che debba riunirsi con il genitore naturale straniero residente all’estero.

L’articolo 30, comma 1, lettera d), della legge sull’immigrazione prevede che il genitore straniero anche naturale di minore italiano residente in Italia possa ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari, anche a prescindere dal previo possesso di un valido titolo di soggiorno. Il rilascio del soggiorno è subordinato all’unica condizione che il genitore richiedente non sia stato privato della potestà genitoriale. (1 – continua)Simone Consani e Marco Nocianolf.toscana@cisl.it