Toscana

Unità familiare, un diritto degli stranieri

La disciplina sulla condizione giuridica dello straniero riconosce l’unità familiare come diritto soggettivo, in linea ai principi costituzionali affermati dalla Corte Costituzionale nelle sentenze n. 28/1995 e n. 203/1997.

L’intero titolo IV del Testo Unico sull’immigrazione è dedicato all’unità familiare e alla tutela dei minori.

Il diritto all’unità familiare è affermato, in base all’articolo 28 del testo unico sull’immigrazione, in capo agli stranieri titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno rilasciato per motivi di lavoro subordinato o autonomo, ovvero per asilo, per studio, per motivi religiosi o per motivi familiari nonché lo straniero titolare di permesso per ricerca scientifica di qualsiasi durata (D. Lgs. 17/2008).

Il criterio della prevedibilità della stabilizzazione autorizza la coesione familiare, non soltanto a coloro che già soggiornano in Italia, ma anche per i familiari al seguito dello straniero che fa l’ingresso in Italia per la prima volta, purché concorrano tutti i requisiti richiesti per il ricongiungimento e cioè quelli relativi al reddito e all’alloggio (commi 4 e 5 dell’articolo 29 T.U. immigrazione).

Il comma 4 dell’articolo 29 citato prevede «l’ingresso del familiare a seguito dello straniero titolare di permesso di soggiorno SLP o di un visto di ingresso per lavoro subordinato relativo a contratto di durata non inferiore a un anno, o per lavoro autonomo non occasionale, ovvero per studio o per motivi religiosi». Il Ministero dell’Interno con circolare del 27 febbraio 2001 ha disposto che un procuratore, all’uopo delegato dallo straniero residente all’estero, possa richiedere allo Sportello Unico per l’immigrazione il rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare.

Il comma 5 dell’articolo 29 in esame dispone l’ingresso per ricongiungimento al figlio minore regolarmente soggiornante in Italia, del genitore naturale che dimostri, entro un anno dall’ingresso in Italia, di avere la disponibilità di un alloggio e di un reddito.

Allo straniero destinatario delle misure di protezione temporanea non si applicano le disposizioni sul ricongiungimento di cui all’art. 29 T.U., ma la disciplina appositamente prevista dal decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85.

Lo straniero che ha chiesto il rinnovo del permesso entro i 60 giorni successivi alla scadenza, in possesso della ricevuta postale attestante l’avvenuta presentazione dell’istanza, può ottenere il nulla-osta al ricongiungimento (circolare Ministero Interno del 17/10/2006).

Il reddito necessario per l’esercizio del diritto all’unità familiare deve derivare da fonte lecita e non deve essere inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale (per il 2008, 5.142 euro), moltiplicato per il doppio (10.285,34 euro) o il triplo (15.428,01 euro), a seconda che i familiari da ricongiungere siano due o tre oppure quattro o più.

La sufficienza del reddito può essere dimostrata non solo dallo straniero richiedente la riunione familiare, ma anche dal reddito complessivo dei familiari conviventi. Infatti, l’ultimo capoverso dell’articolo 29, comma 3, lettera b), del T.U. sull’immigrazione stabilisce che «ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari del richiedente».

Il reddito deve derivare da fonte lecita e, quindi, può essere dimostrato non solo mediante la dichiarazione dei redditi o le buste paga, ma anche con qualsiasi altro mezzo che attesti la capacità di mantenere il nucleo familiare.

Per il ricongiungimento familiare di due o più figli minori di 14 anni, è richiesto, in ogni caso, un reddito minimo non inferiore al doppio dell’assegno sociale.

Il Ministero dell’Interno, con circolare del 4 aprile 2008, ha puntualizzato che nel caso in cui il richiedente la ricongiunzione familiare non abbia un reddito proprio, ma possa giovarsi del reddito dei familiari conviventi, per esempio il coniuge, ma anche figli e conviventi, la domanda di riunione familiare è ammissibile.

L’alloggio di cui deve essere titolare il richiedente la coesione familiare deve essere idoneo secondo i parametri previsti dalla normativa regionale in materia di edilizia residenziale pubblica.L’idoneità dell’alloggio è stabilità verificandone la corrispondenza ai parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica: l’idoneità dell’alloggio può essere comprovata dal certificato di abitabilità rilasciato dall’Ufficio Casa comunale ovvero dal certificato di idoneità igienico – sanitaria rilasciato dalla Azienda Sanitaria Locale.

Riguardo all’ipotesi di ricongiungimento con un figlio infraquattordicenne la norma  non richiede la produzione del certificato di idoneità, ma il consenso del titolare dell’alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà.

Il Ministero dell’Interno con la circolare del 4 aprile 2008 prevede la possibilità che il richiedente indichi anche un alloggio diverso dalla sua attuale residenza.

Il requisito quindi della sussistenza della disponibilità di un alloggio adeguato potrà considerarsi soddisfatto, sia nel caso in cui il richiedente intenda trasferirsi in esso all’arrivo dei familiari ricongiunti (ad esempio indico un alloggio in cui attualmente non abito ma dove ci trasferiremo tutti al momento del perfezionarsi del ricongiungimento; alloggio che è in grado di contenerci e ospitarci in modo idoneo in base ai parametri previsti dalla legge regionale), ma anche nel caso in cui il richiedente intenda assicurare ai familiari con cui effettua la ricongiunzione una sistemazione alloggiativa diversa dalla propria (ad esempio il lavoratore che intenda effettuare la ricongiunzione familiare, ma vive in un alloggio che non è in grado di ospitare nessuna persona in più, reperisce la disponibilità di un alloggio diverso, dove non andrà ad abitare, ma che però è idoneo ad ospitare i suoi familiari).

La proceduraDal 10 aprile 2008 è operativa una procedura informatizzata per la presentazione delle richieste di ricongiungimento familiare di competenza dello Sportello Unico per l’Immigrazione. Nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 7 luglio 2008 è stato pubblicato il decreto interministeriale (Interno, Lavoro e Solidarietà sociale) del 23 febbraio 2008 di approvazione della modulistica per le competenze riservate allo Sportello Unico per l’Immigrazione, quali, appunto, il ricongiungimento familiare.

L’interessato potrà fare da solo oppure avvalersi dell’assistenza delle associazioni nazionali rappresentative dei datori di lavoro, delle organizzazioni sindacali, e delle associazioni autorizzate ad accedere al sistema informatico e quindi a presentare le domande di riunione familiare.

Il Ministero dell’Interno, con le circolari n. 1575 del 4 aprile 2008 e n. 1639 del 9 aprile 2008, ha emanato le disposizioni sulla nuova procedura telematica.

I modelli per la presentazione delle domande S (per ricongiungimenti) e T (per familiari al seguito) sono rinvenibili nella sezione «ricongiungimenti familiari» appositamente dedicata nel sito www.interno.it.

Le procedure ricalcano quelle già sperimentate per il decreto flussi, con le attività di registrazione dell’utente, di precompilazione e di compilazione dei moduli che andranno importati e completati sul proprio computer tramite il software Sportello unico Immigrazione.

La procedura informatizzata permetterà di controllare lo stato di avanzamento della pratica in corso fino al rilascio del nulla osta e di poter trasmettere direttamente l’autorizzazione alle rappresentanze consolari italiane per il rilascio del visto di ingresso.

Ricongiungimento, il decreto del ministero

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 23 settembre 2008, ha approvato, in via definitiva, il decreto legislativo di modifica dell’articolo 29 del T.U. immigrazione, riguardo i soggetti beneficiari del diritto al ricongiungimento familiare, ritornando di fatto alla versione precedente il decreto legislativo n. 5/2007 e cioè:a) al coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai diciotto anni;b) ai figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l’altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;c) ai figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale;d) ai genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute .Inoltre, il decreto prevede che se manca la documentazione di parentela attestante il rapporto di parentela di cui alle lettere b), c) e d) (di cui sopra) ovvero c’è motivo di dubitare sulla autenticità della predetta documentazione, le rappresentanze diplomatiche o consolari provvedono al rilascio di certificazioni, ai sensi dell’articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n . 200, sulla base dell’esame del DNA (acido desossiribonucleico), effettuato a spese degli interessati.Il nuovo testo aumenta la somma necessaria per ogni persona da ricongiungere: è richiesta la disponibilità “di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale aumentato della metà dell’importo dell’assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere. Per il ricongiungimento di due o più figli di età inferiore agli anni quattordici ovvero per il ricongiungimento di due o più familiari dei titolari dello status di protezione sussidiaria è richiesto, in ogni caso, un reddito non inferiore al doppio dell’importo annuo dell’assegno sociale. Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente.”Il testo prevede, per i genitori ultrasessantacinquenni, un’assicurazione sanitaria obbligatoria o altro titolo idoneo a garantire la copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale ovvero la sua iscrizione al Servizio sanitario nazionale, previo pagamento di un contributo.Infine, il tempo massimo per l’esame delle domande passa da tre a sei mesi.