Vita Chiesa

Papa Francesco: Motu proprio su protezione dei minori, serve «conversione continua e profonda»

Un Motu proprio, una legge e le «linee guida» per lo Stato della Città del Vaticano. Ad emanarle oggi è il Papa, dando seguito a quanto era stato annunciato al termine dell’incontro su «La protezione dei minori nella Chiesa» del febbraio scorso. «La tutela dei minori e delle persone vulnerabili fa parte integrante del messaggio evangelico che la Chiesa e tutti i suoi membri sono chiamati a diffondere nel mondo», l’incipit del Motu proprio: «Abbiamo tutti, pertanto, il dovere di accogliere con generosità i minori e le persone vulnerabili e di creare per loro un ambiente sicuro, avendo riguardo in modo prioritario ai loro interessi». Ciò richiede, il monito del Papa, «una conversione continua e profonda, in cui la santità personale e l’impegno morale possano concorrere a promuovere la credibilità dell’annuncio evangelico e a rinnovare la missione educativa della Chiesa». «Rafforzare ulteriormente l’assetto istituzionale e normativo per prevenire e contrastare gli abusi contro i minori e le persone vulnerabili» nella Curia Romana e nello Stato della Città del Vaticano, l’obiettivo del Motu Proprio di oggi.

Obbligo di denuncia e rimozione dagli incarichi. Sono due disposizioni contenute nel Motu Proprio diffuso oggi insieme alla legge e alle «linee guida» per lo Stato della Città del Vaticano in materia. «Sia mantenuta una comunità rispettosa e consapevole dei diritti e dei bisogni dei minori e delle persone vulnerabili, nonché attenta a prevenire ogni forma di violenza o abuso fisico o psichico, di abbandono, di negligenza, di maltrattamento o di sfruttamento che possano avvenire sia nelle relazioni interpersonali che in strutture o luoghi di condivisione», la prima disposizione del Papa relativa alla tutela delle vittime: «Maturi in tutti la consapevolezza del dovere di segnalare gli abusi alle autorità competenti e di cooperare con esse nelle attività di prevenzione e contrasto; sia efficacemente perseguito a norma di legge ogni abuso o maltrattamento contro minori o contro persone vulnerabili; sia riconosciuto a coloro che affermano di essere stati vittima di sfruttamento, di abuso sessuale o di maltrattamento, nonché ai loro familiari, il diritto ad essere accolti, ascoltati e accompagnati; sia offerta alle vittime e alle loro famiglie una cura pastorale appropriata, nonché un adeguato supporto spirituale, medico, psicologico e legale; sia garantito agli imputati il diritto a un processo equo e imparziale, nel rispetto della presunzione di innocenza, nonché dei principi di legalità e di proporzionalità fra il reato e la pena». Per quanto riguarda chi commette i reati, Francesco dispone che «venga rimosso dai suoi incarichi il condannato per aver abusato di un minore o di una persona vulnerabile e, al contempo, gli sia offerto un supporto adeguato per la riabilitazione psicologica e spirituale, anche ai fini del reinserimento sociale; sia fatto tutto il possibile per riabilitare la buona fama di chi sia stato accusato ingiustamente». «Sia offerta una formazione adeguata per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili», la disposizione di carattere generale.

«Alle persone offese è offerta assistenza spirituale, medica e sociale, compresa l’assistenza terapeutica e psicologica di urgenza, nonché informazioni utili di natura legale». È quanto si legge nel Motu Proprio, che contiene precise disposizioni in maniera di giurisdizione penale. «Fatto salvo il sigillo sacramentale», si legge infatti nel testo, c’è l’obbligo di presentare «senza ritardo denuncia al promotore di giustizia presso il tribunale dello Stato della Città del Vaticano, ogniqualvolta, nell’esercizio delle loro funzioni, abbiano notizia o fondati motivi per ritenere che un minore o una persona vulnerabile sia vittima» di un reato, commesso sia nel territorio dello Stato, sia da cittadini o residenti in esso, sia da pubblici ufficiali dello Stato nell’esercizio delle loro funzioni. Tale obbligo di denuncia – come si legge nel Motu Proprio «ai nostri tempi» dell’11 luglio 2013 – vale per «i membri, gli officiali e i dipendenti dei vari organismi della Curia Romana e delle istituzioni ad essa collegate; i legati pontifici ed il personale di ruolo diplomatico della Santa Sede; le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione, nonché coloro che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo, degli enti direttamente dipendenti dalla Santa Sede ed iscritti nel registro delle persone giuridiche canoniche tenuto presso il Governatorato dello Stato della Città del Vaticano; ogni altra persona titolare di un mandato amministrativo o giudiziario nella Santa Sede, a titolo permanente o temporaneo, remunerato o gratuito, qualunque sia il suo livello gerarchico». Il Motu Proprio – che entrerà in vigore dal 1° giugno – prevede, inoltre, «programmi di formazione per il personale della Curia Romana e delle Istituzioni collegate con la Santa Sede circa i rischi in materia di sfruttamento, di abuso sessuale e di maltrattamento dei minori e delle persone vulnerabili, nonché sui mezzi per identificare e prevenire tali offese e sull’obbligo di denuncia».

Sia nel Motu Proprio del Papa, sia nella legge che nelle «linee guida» diffusi oggi, viene istituito un Servizio di accompagnamento che «offre un servizio di ascolto; garantisce l’assistenza medica e sociale alle persone offese e ai loro familiari, compresa l’assistenza terapeutica e psicologica di urgenza; illustra alla persona offesa i suoi diritti e il modo di farli valere; agevola il ricorso della persona offesa all’Autorità giudiziaria; tiene conto del parere e dei bisogni della persona offesa, tutelandone l’immagine e la sfera privata, nonché la riservatezza dei dati personali; adotta linee guida per il trattamento dei minori che vi ricorrono». Il Servizio di accompagnamento offre, inoltre, «ai minori, ai loro genitori, formatori, educatori e responsabili un’informazione adeguata sui rischi in materia di sfruttamento, di abuso sessuale e di maltrattamento, nonché sui mezzi utili ad identificare e prevenire tali offese».

«La salvaguardia dei minori e delle persone vulnerabili è parte integrante della missione della Chiesa». È quanto si legge nelle «line guida» per il Vicariato della Città del Vaticano, in cui «le persone vulnerabili sono equiparate ai minori». «Stabilire e mantenere una comunità ecclesiale rispettosa e consapevole dei diritti e dei bisogni dei minori e delle persone vulnerabili, attenta ai rischi di sfruttamento, di abuso sessuale e di maltrattamento, nell’ambito delle attività svolte all’interno del Vicariato della Città del Vaticano», l’obiettivo delle linee guida, rivolte a: «I canonici, i coadiutori e il clero della Basilica di San Pietro; i parroci e i coadiutori delle parrocchie di San Pietro e di Sant’Anna in Vaticano; i cappellani e gli assistenti spirituali che abbiano ricevuto un incarico pastorale dal Vicario Generale; i sacerdoti, i diaconi e gli educatori del Preseminario San Pio X; i membri degli Istituti di vita consacrata e delle Società di vita apostolica che abbiano residenza stabile nello Stato della Città del Vaticano; tutti coloro che operano a qualsiasi titolo, individuale o associato, all’interno della comunità ecclesiale del Vicariato della Città del Vaticano».

Spetta al vicario generale, si legge nelle linee-guida, nominare «un referente per la tutela dei minori il quale coordina e verifica l’attuazione delle presenti linee guida affinché, nell’ambito del Vicariato, sia mantenuta una comunità rispettosa e consapevole dei diritti e dei bisogni dei minori, nonché attenta a prevenire ogni forma di violenza o di abuso. Il Referente coordinerà le attività di prevenzione e di formazione degli operatori pastorali e avrà particolare cura di accogliere e di accompagnare coloro che affermano di essere stati vittima di sfruttamento, di abuso sessuale o di maltrattamento, nonché i loro familiari. Il Referente si avvale del supporto professionale del Servizio di accompagnamento, gestito dalla Direzione di Sanità e Igiene del Governatorato, e dell’Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica».

Nella scelta degli operatori pastorali, si dispone nelle linee guida, «deve essere accertata, in particolare, l’idoneità dei candidati a interagire con i minori, attraverso un’indagine adeguata e verificando anche l’assenza di carichi giudiziari pregiudizievoli». Gli operatori pastorali, in particolare, «devono ricevere una formazione adeguata circa i rischi in materia di sfruttamento, di abuso sessuale e di maltrattamento dei minori, nonché circa i mezzi per identificare e prevenire queste offese. Essi sono tenuti inoltre a partecipare ai programmi di formazione organizzati dall’Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica, di concerto con il Servizio di accompagnamento». «Usare prudenza e rispetto nel relazionarsi con i minori; fornire loro modelli positivi di riferimento; essere sempre visibili agli altri quando sono in presenza di minori; segnalare al responsabile qualsiasi comportamento potenzialmente pericoloso; rispettare la sfera di riservatezza del minore; informare i genitori o i tutori delle attività che vengono proposte e delle relative modalità organizzative; usare la dovuta prudenza nel comunicare con i minori, anche per via telefonica e sui social network», le regole dettagliate per chi presta servizio pastorale con i bambini. A questi ultimi, inoltre, «è severamente vietato infliggere castighi corporali di qualunque tipo; instaurare un rapporto preferenziale con un singolo minore; lasciare un minore in una situazione potenzialmente pericolosa per la sua sicurezza psichica o fisica; rivolgersi ad un minore in modo offensivo o assumere comportamenti inappropriati o sessualmente allusivi; discriminare un minore o un gruppo di minori; chiedere a un minore di mantenere un segreto; fare regali ad un minore discriminando il resto del gruppo; fotografare o filmare un minore senza il consenso scritto dei suoi genitori o tutori; pubblicare o diffondere anche via web o social network immagini che ritraggano in modo riconoscibile un minore senza il consenso dei genitori o tutori». Anche «eventuali comportamenti inappropriati o di bullismo» vanno segnalati. Per quanto riguarda i genitori, «è indispensabile il consenso scritto dei genitori o tutori per la partecipazione dei minori alle attività pastorali, per fotografare o filmare i minori e per pubblicare fotografie o video che li ritraggano, nonché per contattare il minore, anche per via telefonica e sui social network».

«La presunzione di innocenza deve essere sempre garantita, tutelando la reputazione dell’indagato». È quanto si legge nella parte finale delle linee guida per la protezione dei minori e delle persone vulnerabili per il Vicariato della Città del Vaticano. «Salvo che sussistano gravi ragioni in senso contrario, l’indagato è informato tempestivamente delle accuse a suo carico, onde potersi difendere dalle medesime», la parte della legge relativa all’imputato del reato: «Egli è invitato ad avvalersi dell’assistenza di consulenti civili e canonici. Gli sarà offerta anche assistenza spirituale e psicologica». «Laddove ci sia motivo di ritenere che i reati possano reiterarsi, sono adottate senza indugio le adeguate misure cautelari», l’altra disposizione contenuta nella legge. «Qualora dall’indagine emerga la verosimiglianza del reato, il vicario generale sottopone la causa al Dicastero competente», le indicazioni sull’iter successivo: «In caso contrario, il vicario generale emette un decreto di archiviazione motivato, conservando nel suo archivio la documentazione attestante le attività svolte e i motivi della decisione assunta». «Chiunque sia dichiarato colpevole» del reato, «sarà rimosso dai suoi incarichi», si legge nell’ultimo articolo delle linee-guida, che saranno osservate «ad experimentum» per un periodo di tre anni: «Gli sarà comunque offerto un supporto adeguato per la riabilitazione psicologica e spirituale, nonché ai fini del reinserimento sociale».

Una multa, da mille a cinquemila euro: è la sanzione per chi non denuncia reati su minori o persone vulnerabili. «Se il fatto è commesso da un agente ufficiale di polizia giudiziaria, la pena è la reclusione fino a sei mesi», si legge nella legge N. CCXCVII sulla protezione dei minori e delle persone vulnerabili dello Stato della Città del Vaticano, in vigore per volontà di Papa Francesco dal 1° giugno 2019: «Qualora il procedimento sia a carico di un chierico o di un membro di un Istituto di vita consacrata o di una Società di vita apostolica, il promotore di giustizia, ricevuta la denuncia, ne informa tempestivamente l’Ordinario o il Superiore Maggiore competente per l’adozione delle misure previste dal diritto canonico». I reati penali sono perseguibili d’ufficio, dispone la legge: il termine di prescrizione è di vent’anni «e decorre, in caso di offesa ad un minore, al compimento del suo diciottesimo anno di età».

Nel procedimento penale, la persona offesa «è informata sui diritti e sui servizi a sua disposizione, nonché, qualora ne faccia richiesta, sugli esiti delle singole fasi del procedimento». È la prima delle disposizioni relative alle vittime di abusi, contenuta nella legge N. CCXCVII sulla protezione dei minori e delle persone vulnerabili dello Stato della Città del Vaticano. La persona offesa, si legge all’articolo 4, «è informata dell’adozione e della cessazione a qualsiasi titolo dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, provvisori o definitivi, disposti a carico dell’imputato; direttamente o per il tramite del difensore, può fornire prove, sollecitare il compimento di specifiche attività investigative e chiedere di essere sentita; ha diritto alla tutela della propria immagine e sfera privata, nonché della riservatezza dei dati personali; ha diritto all’adozione di misure idonee ad evitare un contatto diretto con l’imputato, salve le inderogabili esigenze del procedimento».

Dettagliate anche le norme sull’audizione del minore, che «può essere accompagnato da un suo avvocato, nonché da un maggiorenne di sua fiducia ammesso dall’autorità che procede». Per i minori di 14 anni, l’audizione deve essere sempre condotta con l’ausilio di uno psicologo. Durante le indagini, il promotore di giustizia «richiede l’adozione, anche in via provvisoria, dei provvedimenti necessari a garantire la sicurezza e l’integrità fisica della persona offesa; allontanare l’indagato dalla persona offesa o da altri minori; prevenire la reiterazione dei reati; tutelare la persona offesa e la sua famiglia da qualsiasi intimidazione o ritorsione».

«Ad un mese dalla conclusione dell’incontro sulla Protezione dei Minori in Vaticano, voluto con forza da Papa Francesco, vengono oggi pubblicati tre documenti di grande rilevanza che rispondono all’esigenza di concretezza manifestata dal Popolo di Dio nell’affrontare la piaga degli abusi su minori». È quanto dichiara il direttore «ad interim» della Santa Sede, Alessandro Gisotti. «Si tratta del primo importante passo in seguito al Summit delle Conferenze episcopali, già annunciato il 24 febbraio scorso», prosegue il portavoce vaticano, facendo notare che «significativamente, tutti e tre i documenti – la legge sulla protezione dei minori nello Stato della Città del Vaticano, il Motu proprio che ne estende le norme alla Curia Romana e le linee guida per il Vicariato della Città del Vaticano – sono firmati dal Santo Padre. Questo insieme di atti rafforza la protezione dei minori attraverso il potenziamento dell’assetto normativo». «Il Santo Padre auspica che – anche grazie a queste norme che riguardano lo Stato della Città del Vaticano e la Curia Romana – maturi in tutti la consapevolezza che la Chiesa debba sempre più essere una casa sicura per i bambini e per le persone vulnerabili», conclude Gisotti.