Vita Chiesa

Santa Sede: approvate disposizioni sulla rinuncia dei vescovi diocesani

Il Santo Padre ha altresì stabilito che quanto è stato deliberato «abbia ferma e stabile validità, nonostante qualsiasi cosa contraria anche degna di particolare menzione», ed entri in vigore oggi, 5 novembre, con la pubblicazione su «L‘Osservatore Romano» e, quindi, nel commentario ufficiale Acta Apostolicae Sedis. Accogliendo le raccomandazioni del Consiglio dei cardinali che assistono il Santo Padre nella preparazione della riforma della Curia romana e nel governo della Chiesa, viene disposto che «è confermata la disciplina vigente nella Chiesa latina e nelle varie Chiese orientali sui iuris, secondo la quale i vescovi diocesani ed eparchiali, e quanti sono loro equiparati dai cann. 381 §2 Cic e 313 Cceo, così come i vescovi coadiutori e ausiliari, sono invitati a presentare la rinuncia al loro ufficio pastorale al compimento dei settantacinque anni di età». La rinuncia ai predetti uffici pastorali «produce effetti soltanto dal momento in cui sia accettata da parte della legittima Autorità».

Con l‘accettazione della rinuncia ai predetti uffici, «gli interessati decadono anche da qualunque altro ufficio a livello nazionale, conferito per un tempo determinato in ragione del suddetto incarico pastorale». È «degno di apprezzamento ecclesiale» il «gesto di chi, spinto dall’amore e dal desiderio di un miglior servizio alla comunità, ritiene necessario per infermità o altro grave motivo rinunciare all’ufficio di Pastore prima di raggiungere l‘età di 75 anni. In tali casi i fedeli sono chiamati a manifestare solidarietà e comprensione per chi è stato loro Pastore, assistendolo puntualmente secondo le esigenze della carità e della giustizia».

In alcune circostanze particolari «l’Autorità competente può ritenere necessario chiedere a un vescovo di presentare la rinuncia all’ufficio pastorale, dopo avergli fatto conoscere i motivi di tale richiesta ed ascoltate attentamente le sue ragioni, in fraterno dialogo». I cardinali capi Dicastero della Curia romana e gli altri cardinali che svolgono uffici di nomina pontificia «sono ugualmente tenuti, al compimento del 75° anno di età, a presentare la rinuncia al loro ufficio al Papa». I capi Dicastero della Curia romana non cardinali, i segretari ed i vescovi che svolgono altri uffici di nomina pontificia decadono dal loro incarico compiuto il settantacinquesimo anno di età; i membri, raggiunta l‘età di ottant’anni».

Le novità. Un invito di papa Francesco a mettere in pratica le norme già in vigore sulla rinuncia dei vescovi diocesani e dei titolari di uffici di nomina pontificia. Così la sala stampa vaticana ha spiegato ai giornalisti le novità contenute nelle disposizioni approvate dal Santo Padre e rese note oggi sulle norme che regolano la rinuncia dei vescovi. All’articolo 6 appare infatti un verbo nuovo rispetto alla normativa vigente e cioè la costituzione Pastor Bonus. Nella normativa approvata da Papa Francesco si legge: «I cardinali capi di dicastero della curia romana e gli altri cardinali che svolgono uffici di nomina pontificia sono ugualmente tenuti, al compimento del settantacinquesimo anno di età, a presentare la rinuncia al loro ufficio al Papa, il quale ponderata ogni cosa, procederà». Nella Pastor Bonus veniva usato all’articolo 5 al comma 2 il verbo «pregati». Si tratta – ha quindi spiegato padre Ciro Benedettini, vice direttore della sala stampa – «di una forte riproposizione di norma già in vigore e una esortazione a metterle in pratica».