Italia

Dat, il ddl approvato alla Camera

Nell’ottobre 2008 il Senato ha avviato l’esame, concluso, in prima lettura, il 26 marzo 2010, di un disegno di legge – conosciuto come «Ddl Calabrò» dal nome del relatore, il senatore del Pdl Raffaele Calabrò – che unificava varie proposte di legge sul consenso medico informato e sulle dichiarazioni anticipate di trattamento. Il quadro normativo di riferimento è l’articolo 32 della Costituzione – «Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana» – e la Convenzione di Oviedo «per la protezione dei diritti dell’uomo e la dignità dell’essere umano riguardo alle applicazioni della biologia e della medicina», approvata dal Consiglio d’Europa nel 1997 e ratificata in Italia dalla legge n. 145 del 28 marzo 2001.Il provvedimento  è stato esaminato, in sede referente, dalla XII Commissione affari sociali della Camera che ne ha concluso l’esame, con il mandato al relatore – il deputato del Pdl Domenico Di Virgilio –, il 1° marzo scorso. L’Assemblea ha svolto la discussione generale sul provvedimento il 7 e il 9 marzo scorso, e il 27 aprile ha respinto le questioni pregiudiziali di costituzionalità.  L’approvazione alla CameraL’approvazione (con 278 «sì», 205 «no» e 7 astenuti) del disegno di legge da parte della Camera è avvenuta nella serata di martedì 12 luglio 2011. Il nuovo testo delle «Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento» è composto adesso di 8 articoli. Eccoli in dettaglio.

Art.1. Tutela della vita umana e divieto dell’eutanasia. Il primo articolo «riconosce e tutela la vita umana, quale diritto inviolabile e indisponibile, garantito anche nella fase terminale dell’esistenza e nell’ipotesi in cui la persona non sia più in grado d’intendere e di volere, fino alla morte accertata nei modi di legge». L’articolo vieta esplicitamente «ogni forma di eutanasia e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio, considerando l’attività medica e quella di assistenza alle persone esclusivamente finalizzate alla tutela della vita e della salute nonché all’alleviamento della sofferenza».

Art.2. Consenso informato. Il secondo articolo dispone che «salvo i casi previsti dalla legge, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole».

Art.3. Le modalità delle Dat. La disposizione definisce i limiti e le modalità delle Dichiarazioni anticipate di trattamento, nelle quali il dichiarante «esprime orientamenti e informazioni utili per il medico, circa l’attivazione di trattamenti terapeutici purché in conformità a quanto prescritto dalla presente legge». Il paziente può dichiarare esplicitamente quali trattamenti ricevere, ma non escludere quelli a cui non desidera essere sottoposto. In ogni caso il testo ribadisce che alimentazione e idratazione «devono essere mantenute fino al termine della vita, ad eccezione del caso in cui le medesime risultino non più efficaci nel fornire al paziente i fattori nutrizionali necessari alle funzioni fisiologiche essenziali del corpo. Esse non possono formare oggetto di Dichiarazione anticipata di trattamento». L’applicazione delle Dat si ha solo per chi è «nell’incapacità permanente di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze per accertata assenza di attività cerebrale integrativa cortico-sottocorticale e, pertanto, non può assumere decisioni che lo riguardano».

Art.4. Durata delle Dat. Le Dat hanno valore per 5 anni e sono rinnovabili.

Art.5. Assistenza agli stati vegetativi. Il quinto articolo prevede che entro 2 mesi dal varo della legge vengano istituite dal Ministero della salute «linee guida cui le Regioni si conformano» per «assicurare l’assistenza ospedaliera, residenziale e domiciliare per i soggetti in stato vegetativo».

Art.6. La figura del fiduciario. Questa disposizione delinea la figura del fiduciario nominato dal dichiarante, «l’unico soggetto legalmente autorizzato a interagire con il medico». Se un paziente non dovesse nominare un fiduciario (che può essere sostituito in qualsiasi momento e, se nominato, è l’unico legalmente autorizzato a interagire con il medico sulla Dat), i suoi compiti saranno adempiuti dai familiari nell’ordine previsto dal Codice Civile.

Art.7. Ruolo del medico. Il settimo articolo prevede che «gli orientamenti espressi dal soggetto nella sua Dichiarazione anticipata di trattamento sono presi in considerazione dal medico curante che, sentito il fiduciario, annota nella cartella clinica le motivazioni per le quali ritiene di seguirle o meno». È stato invece soppresso il comma riguardante l’intervento del «collegio dei medici», inizialmente previsto per dirimere eventuali controversie tra medico e fiduciario.

Art.8. Registro nazionale. L’ultimo articolo istituisce il registro delle Dat «nell’ambito di un archivio unico nazionale informatico. Il titolare del trattamento dei dati contenuti nell’archivio è il Ministero della salute».