Toscana

FAQ, le domande frequenti di chi deve mettersi in regola

Ho presentato domanda di nulla osta al lavoro per un cittadino straniero nel 2007; mi è stato comunicato che l’istanza è migrata nel decreto flussi 2008 ed è stata ammessa per la valutazione. Presentando una nuova istanza, la vecchia decade automaticamente? Come mi devo comportare?

La comunicazione che la domanda è migrata nel 2008 significa che lo Sportello Unico per l’Immigrazione competente ha iniziato a valutare le domande relative al decreto flussi 2008. La relativa convocazione verrà effettuata sulla base dell’ordine cronologico di acquisizione della domanda da parte del sistema. La domanda di emersione deve essere presentata solo nel caso in cui lo straniero sia già presente sul territorio nazionale; in questo caso, nell’istanza va indicato di aver già prodotto domanda sulla base del decreto flussi ed automaticamente si rinuncia all’istanza già presentata.

Devo regolarizzare una badante. Se dopo la presentazione della domanda, in attesa di esser chiamato per la firma del contratto, la persona non autosufficiente cessa di vivere la domanda viene rigettata?

In caso di decesso del datore di lavoro, la domanda viene rigettata, ferma restando la possibilità, per i familiari dello stesso, di subentrare nell’assunzione.

Sono un datore di lavoro impossibilitato a sottoscrivere il contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione. Chi può sostituirmi?

In caso di presenza di coniuge, figli, o altri parenti in linea retta o collaterale fino al 3° grado, essi possono sottoscrivere per conto del proprio congiunto, ai sensi dell’art.4 del DPR 445/2000, relativo agli impedimenti alla sottoscrizione da parte dell’interessato a sottoscrivere. Altrimenti, si deve far ricorso ad apposita delega notarile.

È consentita la domanda di emersione per un lavoratore impiegato come collaboratore domestico per 15 ore settimanali?

No, è possibile l’assunzione da parte di un unico datore di lavoro per orari di lavoro settimanali non inferiori a 20 ore.

È possibile presentare domanda di emersione per un lavoratore straniero domestico regolarmente soggiornante ma non abilitato a svolgere attività lavorativa oppure con permesso di soggiorno scaduto da più di 60 giorni il cui rinnovo sia stato richiesto oltre i termini?

La domanda di emersione può essere presentata dai datori di lavoro che occupino, alla data di presentazione della domanda, lavoratori stranieri comunque presenti sul territorio nazionale. Di conseguenza, tale istanza può essere presentata anche in favore di stranieri che, pur regolarmente presenti sul territorio nazionale, non potevano essere assunti in quanto privi del titolo di soggiorno che li abilitasse allo svolgimento di un’attività lavorativa (turismo, cure mediche, studio, motivi religiosi, etc.). Tale ipotesi comprende anche il caso di straniero con permesso di soggiorno scaduto da oltre 60 giorni e per il quale non sia stato richiesto nei termini il rinnovo.

Come posso certificare che il lavoratore clandestino è alle mie dipendenze da più di tre mesi alla data del 30 giugno? Ovviamente non esiste contratto, ci sono moduli o autocertificazioni da produrre?

Lo stesso modulo di domanda di emersione costituisce una autocertificazione di quanto in esso dichiarato. La presentazione di falsa dichiazione o l’utilizzo di documenti contraffatti costituisce reato.

Quando potrò ottenere la ricevuta di presentazione della domanda di emersione?

La ricevuta di presentazione della domanda di emersione sarà scaricabile dal sito del Ministero dell’Interno a decorrere da massimo 72 ore dall’invio della domanda e rimarrà a disposizione nel sito stesso a tempo indeterminato. Qualora decorse le 72 ore la ricevuta non fosse ancora disponibile, ci si potrà rivolgere all’Help Desk per la risoluzione del problema.

Il forfait di 500 euro per i contributi deve essere versato entro il 1° settembre o può essere pagato contestualmente alla domanda di regolarizzazione?

Il contributo forfetario di 500 euro può essere pagato in qualsiasi momento fino al 30 settembre. La domanda di emersione va fatta dopo aver pagato il contributo forfetario perché sulla domanda vanno indicati gli estremi del versamento.

Cosa accade al datore di lavoro nel caso di rigetto dell’istanza di emersione per cause riguardanti lo straniero (es. inammissibilità Schengen etc.) che il datore di lavoro non poteva conoscere?

Le cause ostative concernenti il lavoratore emergono da accertamenti in esclusivo possesso degli organi di P.S.e quindi difficilmente conoscibili dal datore di lavoro con l’ordinaria diligenza sia al momento in cui ha di fatto assunto lo straniero sia alla data in cui presenta la domanda di emersione. Si ritiene pertanto che la responsabilità del datore di lavoro riemerga nella sola ipotesi di mantenimento del rapporto di lavoro irregolare, successivamente alla notifica del provvedimento di rigetto.

Nelle istruzioni del modello EM viene richiesta la documentazione dell’effettiva disponibilità dell’alloggio da parte del lavoratore, da presentare all’atto della convocazione presso lo Sportello unico unitamente al certificato di conformità dell’alloggio ovvero alla ricevuta di richiesta dello stesso. Cosa si intende per «effettiva disponibilità»?

Lo straniero non convivente con il datore di lavoro dovrà presentare la documentazione che dimostri la disponibilità di tale alloggio, (contratto di affitto, contratto di comodato, ospitalità ecc). Nelle more della definizione della procedura potrà richiedere il certificato di conformità dell’alloggio.

Uno straniero regolarmente soggiornante ed al quale sia stato riconosciuto lo status di rifugiato o quello di protezione sussidiaria, in possesso del relativo titolo di soggiorno, può presentare domanda di emersione come datore di lavoro?

Sì, in quanto tali «status» sono condizioni giuridiche permanenti. Il datore di lavoro dovrà comunque essere in possesso dei requisiti richiesti per poter accedere alla procedura di emersione dal lavoro irregolare. (alloggio, reddito o documentazione sanitaria attestante il bisogno di assistenza, ecc).