Toscana

L’assistenza sanitaria ai cittadini stranieri

PremessaIl Testo Unico sull’immigrazione disciplina la materia dell’assistenza sanitaria ai cittadini stranieri soggiornanti sul territorio nazionale, identificando tre distinte categorie di beneficiari:– gli stranieri iscritti al servizio sanitario nazionale;– gli stranieri non iscritti al servizio sanitario nazionale;– gli stranieri che entrano in Italia per motivi di cura.Il Ministero della Sanità con circolare n. 5 del 24 marzo 2000, pubblicata in Gazzetta il 1 giugno 2000 e il Ministero dell’Interno con circolare dell’11 luglio 2000, hanno fornito le indicazioni utili per la tutela della salute del cittadino straniero seguendo la stessa ripartizione in tre categorie degli stranieri beneficiari dell’assistenza sanitaria. Stranieri iscritti al servizio sanitario nazionale (articolo 34 T.U. immigrazione)L’iscrizione può essere obbligatoria oppure volontaria.L’iscrizione è obbligatoria per tutti gli stranieri, e per i loro familiari a carico regolarmente soggiornanti (ad esclusione dei familiari a carico di studenti e di stranieri collocati alla pari), titolari di permesso di soggiorno per motivo di:lavoro subordinato (anche stagionale);lavoro autonomo;motivi familiari;asilo politico;protezione sussidiaria;motivi umanitari;protezione sociale;sicurezza pubblica);articolo 19, comma 2, lettera a, T.U. a minore;articolo 19, comma 2, lettera d, T.U. a donna in stato di gravidanza o di puerperio;art. 20, comma 1, T.U. per protezione temporanea;richiesta di asilo;affidamento;attesa adozione;acquisto della cittadinanza;per attesa occupazione.I detenuti stranieri (anche in semilibertà o sottoposti a misure alternative alla pena) sono iscritti al servizio sanitario nazionale (S.S.N.) per il periodo di detenzione, a prescindere dal possesso di un permesso di soggiorno.I cittadini stranieri iscritti obbligatoriamente al servizio sanitario nazionale hanno parità di diritti e di doveri rispetto ai cittadini italiani riguardo l’obbligo contributivo, l’assistenza sanitaria erogata in Italia dal S.S.N. e la sua validità temporale.L’iscrizione si effettua presso la ASL di residenza o di dimora (quella indicata sul permesso di soggiorno) e vale fino allo scadere del permesso. Per iscriversi sono sufficienti il permesso di soggiorno, il codice fiscale ed il certificato di residenza (sostituibile, se lo straniero non è residente, con una sua dichiarazione scritta di dimora abituale).Se uno straniero non ha ancora formalizzato la sua iscrizione, ciò non comporta in alcun modo l’impossibilità a beneficiare dell’assistenza: anzi l’iscrizione sarà fatta d’ufficio. Infatti, l’iscrizione al servizio sanitario nazionale consegue direttamente al rilascio del permesso di soggiorno ed, in tal caso, il diritto all’assistenza sanitaria retroagisce a partire dalla data di ingresso dello straniero in Italia.L’iscrizione non cessa in fase di rinnovo del permesso di soggiorno (non deve quindi essere rinnovata annualmente, né confermata in fase di rinnovo, ai sensi dell’articolo 42, comma 4, del DPR n. 394/1999); l’iscrizione cessa in caso di diniego di rinnovo, revoca o annullamento del permesso di soggiorno o in caso di espulsione (comunicati alla ASL dalla Questura), salvo l’esibizione da parte dello straniero di documentazione attestante la pendenza di ricorso gerarchico o giurisdizionale avverso i suddetti provvedimenti.Il lavoratore che ha fatto ingresso per lavoro subordinato (e per lavoro autonomo), nelle more del rilascio del primo permesso di soggiorno, può iscriversi al S.S.N., esibendo ricevuta dell’avvenuta presentazione della richiesta di permesso per lavoro subordinato (o autonomo) rilasciatagli dall’ufficio postale.L’iscrizione volontaria è prevista per gli stranieri, e per i loro familiari a carico (ad esclusione dei familiari a carico di studenti e di stranieri collocati alla pari), regolarmente soggiornanti in Italia che pur non rientrando nell’ipotesi di iscrizione obbligatoria al servizio sanitario nazionale sono, comunque, tenuti a stipulare o una polizza assicurativa privata ovvero ad iscriversi facoltativamente al S.S.N..L’iscrizione volontaria non è consentita ai cittadini stranieri soggiornanti per una durata inferiore a tre mesi, ad eccezione degli studenti o delle persone alla pari che possono richiedere l’iscrizione anche per periodi inferiori.Il Testo unico sull’immigrazione ed il regolamento di attuazione prevedono, per quanto concerne le categorie di stranieri interessate all’iscrizione volontaria, che gli stessi soggetti al momento del ritiro del permesso di soggiorno debbano esibire alla Questura la documentazione attestante l’assolvimento degli obblighi in materia sanitaria.In tal caso, l’azienda sanitaria locale, dietro presentazione della ricevuta di richiesta del titolo di soggiorno e della ricevuta di versamento del contributo, procederà ad iscrivere lo straniero, ma, diversamente dall’ipotesi dell’iscrizione obbligatoria, l’efficacia delle prestazioni sanitarie è operante solo a seguito della presentazione alla A.S.L. del permesso di soggiorno. Stranieri non iscritti al servizio sanitario nazionale (articolo 35 T.U. immigrazione)Si deve distinguere tra gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia non tenuti all’iscrizione né obbligatoria né volontaria al S.S.N. e gli stranieri sprovvisti del permesso di soggiorno.Agli stranieri titolari del permesso di soggiorno sono assicurate le prestazioni ospedaliere urgenti e le prestazioni sanitarie di elezione previo pagamento delle relative tariffe, determinate dalle Regioni e dalle Province autonome.Agli stranieri sprovvisti di titolo di soggiorno sono riconosciute le seguenti prestazioni sanitarie: – cure ambulatoriali ed ospedaliere, urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio;– interventi di medicina preventiva e di prestazioni di cura ad essa correlate (tutela della gravidanza e della maternità, tutela della salute del minore, vaccinazioni, interventi di profilassi, cura e diagnosi delle malattie infettive).Le prestazioni sono erogate senza oneri per gli stranieri, se privi di risorse economiche, fatte salve le quote di partecipazione alla spesa a parità di condizioni con il cittadino italiano. Lo stato di indigenza può essere attestato con una autodichiarazione presentata all’ente sanitario erogante.Il cittadino straniero non in regola con le norme del soggiorno deve richiedere alle competenti strutture della ASL il rilascio del codice identificativo “STP” (straniero temporaneamente presente), valido su tutto il territorio nazionale, con durata di sei mesi, scaduti i quali dovrà esserne richiesto il rinnovo alla ASL di effettiva dimora.L’attestato su cui è riportato il codice deve essere esibito ad ogni richiesta di prestazione ai servizi sanitari della ASL; in caso di smarrimento ne potrà essere richiesto un duplicato presso un qualsiasi presidio della ASL abilitato al rilascio di questo tipo di documento.L’accesso alle strutture sanitarie non comporta alcun obbligo di segnalazione alle autorità di pubblica sicurezza, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto medico, a parità di condizioni con il cittadino italiano.Nella parte relativa al trattamento degli stranieri non iscritti al SSN, l’articolo 35, comma 2, del Testo Unico sull’immigrazione precisa che restano salve le norme che disciplinano l’assistenza sanitaria ai cittadini stranieri in Italia in base a trattati ed accordi internazionali di reciprocità sottoscritti dall’Italia. Stranieri che entrano in Italia per motivo di cura (articolo 36 T.U. immigrazione)Sono previste tre diverse fattispecie: a) lo straniero che chiede all’Ambasciata italiana il rilascio di visto di ingresso per motivo di cure mediche. A tal fine lo straniero deve produrre una dichiarazione della struttura sanitaria italiana prescelta che indichi il tipo di cura, la data di inizio e la durata presumibile della cura; un’attestazione dell’avvenuto deposito, a favore della struttura sanitaria prescelta, di una somma a titolo di deposito cauzionale pari al 30% del costo complessivo presumibile delle prestazioni richieste e documentazione comprovante, anche attraverso un garante, la disponibilità di risorse economiche sufficienti per le spese di mantenimento in Italia. Il visto e il permesso di soggiorno sono rilasciabili anche ad un eventuale accompagnatore del paziente;b) lo straniero che venga trasferito per cure in Italia nell’ambito di interventi umanitari;c) lo straniero che venga trasferito in Italia nell’ambito di programmi di intervento umanitario delle regioni.