Politica & società
Procreazione assistita, due sentenze della Consulta
Non è "irragionevole" il divieto della procreazione assistita per donne single. Il bambino concepito legalmente all'estero però può avere due madri

È incostituzionale il divieto per la madre intenzionale di riconoscere come proprio il figlio nato in Italia da procreazione medicalmente assistita (pma) legittimamente praticata all’estero. Lo ha stabilito la Corte Costituzionale, con la sentenza 68 depositata oggi, che ha ritenuto fondate le richieste di una coppia di donne di Lucca, riguardo a una bambina di tre anni e uno di due.
La Corte precisa comunque che la questione non riguarda le condizioni che legittimano l’accesso alla procreazione assistita Italia. La motivazione della sentenza è l’interessa del minore, una volta concepito, a vedersi riconosciuti, sin dalla nascita e nei confronti di entrambi i genitori, i diritti connessi alla responsabilità genitoriale e ai conseguenti obblighi nei confronti dei figli.
Con un’altra sentenza, la Corte costituzionale ha invece stabilito che “non è irragionevole” negare l’accesso alla procreazione medicalmente assistita, la pma, alle donne single. Questo il parere, contenuto nella sentenza 69. La scelta legislativa di non consentire la procreazione medicalmente assistita (pma) alle single, limita «l’autodeterminazione orientata alla genitorialità in maniera non manifestamente irragionevole e sproporzionata». Viene quindi ammessa la scelta del legislatore «di non avallare un progetto genitoriale che conduce al concepimento di un figlio in un contesto che, almeno a priori, esclude la figura del padre».