Toscana

Regolarizzazione, tanti dubbi un anno dopo

«Sanatoria o truffa?». Sono in molti a sollevare questa legittima domanda a un anno dall’avvio della procedura di emersione, visto il clima di confusione e di difformità di comportamento da parte degli sportelli unici delle Prefetture che hanno iniziato ad avviare le procedure di rigetto delle domande con immediata espulsione e accompagnamento alla frontiera, in base al parere negativo espresso dalla PS per motivi ostativi alla regolarizzazione.

Il principale motivo di respingimento è legato all’art. 1 ter L. 102/09, al comma 13, lett. c) prescrive che non possano essere ammessi alla procedura di emersione prevista dalla stessa legge gli stranieri che “risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dagli artt. 380 e 381 del medesimo codice”. Ebbene, secondo l’interpretazione della norma data da una circolare della direzione centrale di PS a forma del capo della polizia, Manganelli, rientrerebbe nell’ambito dell’art. 381 c.p.p. la prima figura di reato prevista dall’art. 14 comma 5 ter che punisce con la reclusione da uno a quattro anni, lo straniero che senza giustificato motivo permane illegalmente nel territorio dello Stato in violazione dall’ordine impartito dal Questore di allontanarsi dal territorio nazionale entro cinque giorni.

In realtà sono in molti a ritenere errata e fuorviante questa interpretazione e non in linea con lo spirito del provvedimento di regolarizzazione di cui alla L. 102/2009, dal momento che il Legislatore non ha inteso escludere lo straniero colpito da provvedimento di espulsione per semplice soggiorno illegale, ma solo lo straniero socialmente pericoloso.

Al di là degli aspetti tecnico giuridici che approfondiamo negli altri articoli, ci chiediamo quale sia l’impressione che le istituzioni danno nell’affermare delle norme e in seguito, in itinere stravolgerle solo con una circolare? Questo comportamento delegittima in primis le istituzioni e da il segnale che è meglio rimanere anonimi, clandestini poiché il messaggio che costantemente diamo è che illegalità viene premiata? E ci chiediamo in futuro con quale spirito i lavoratori stranieri irregolari e i loro datori di lavoro aderiranno ad una sanatoria?

Inoltre la procedura contiene una beffa perché coloro che verranno esclusi dalla sanatoria e di conseguenza espulsi si saranno auto denunciati e ciò potrà coinvolgere migliaia di lavoratori e con loro migliaia datori di lavoro, non a caso su questo tema stanno circolando due petizione la prima di alcuni datori di lavoro e l’altra dal titolo «Per una scelta di equità e giustizia» firmato da numerosi intellettuali, scienziati, artisti, giuristi etc che riportiamo nella scheda qui a fianco.

I datori di lavoro oltre a denunciare il tenore discriminatorio della sanatoria che ha escluso i lavoratori dell’impresa e dell’agricoltura, affermano: «Riteniamo che in questa storia sia possibile vedere uno dei tanti segni del degrado etico che sta investendo il nostro paese, sempre più forte con i deboli e sempre più debole con i forti. Constatiamo allarmati la diffusione di norme e prassi che, facendo leva sulla paura, riservano solo agli stranieri dei trattamenti di estrema durezza, mentre molte illegalità gravi e diffuse che scuotono il Paese vengono apertamente tollerate». E chiedono alla magistratura che questa sanatoria non si trasformi in una una storia di «legalità punita». Per aderire scrivere a: sanatoriatruffa@gmail.com.

Infine registriamo anche in Toscana situazioni allarmanti come quella verificatasi a Massa – Carrara, dove un gruppo di 100 lavoratori sono stati truffati da un agenzia interinale che con la proposta di un lavoro e della conseguente sanatoria ha ricevuto lauti guadagni e per i lavoratori coinvolti si trasformerà in decreti di espulsione. In questi giorni si stanno susseguendo manifestazioni di solidarietà e anche di proposta in primis la costituzione di un tavolo istituzionale dove verificare l’ipotesi di applicazione dell’at.18 della legge sull’immigrazione, che permette l’accesso ad un permesso di soggiorno temporaneo in attesa che si chiuda e chiarisca in ambito processuale la vicenda, temiamo che così come avvenuto in altre occasioni non si tratterà ne del primo ne dell’ultimo caso.