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Rubrica: Risponde il teologo

24 Gennaio 2012

Un uomo che ha già un figlio può sposare un’altra donna?

di Archivio Notizie

Un uomo che ha avuto un figlio con una donna, ma che non è sposato, può sposarsi con un’altra donna?

Lettera firmata

Risponde padre Francesco Romano, docente di Diritto CanonicoIl quesito che il lettore ci sottopone riguarda il caso di un uomo celibe che ha avuto un figlio, frutto della relazione con una donna diversa da quella che ora avrebbe in progetto di sposare.

In sostanza, la domanda del lettore riguarda il dubbio se la presenza di un figlio possa limitare il diritto di una persona celibe o nubile di decidere liberamente chi sposare.

Il punto di partenza della nostra riflessione è dato dal can. 1058 del Codice di Diritto Canonico: «Tutti possono contrarre il matrimonio se non ne hanno la proibizione dal diritto».

Il matrimonio, dunque, è un diritto fondamentale di ogni persona che viene esercitato scegliendo liberamente lo stato matrimoniale e il coniuge da sposare.

Questo diritto al matrimonio, detto anche ius connubii, fonda le sue radici nel diritto naturale. Stesso diritto lo troviamo riaffermato anche all’art. 16 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948: «Uomini e donne in età adatta hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia senza alcuna limitazione di razza, cittadinanza o religione». Nella Carta dei Diritti della Famiglia, redatta dalla Santa Sede il 22 ottobre 1983, l’art. 1 afferma: «ogni uomo e donna, che ha raggiunto l’età del matrimonio e ne ha la necessaria capacità, ha il diritto di sposarsi e di formare una famiglia senza alcuna discriminazione; restrizioni legali all’esercizio di questo diritto, sia di carattere permanente che temporaneo, possono essere introdotte solamente quando sono richieste da gravi ed oggettive esigenze dello stesso istituto matrimoniale e della sua rilevanza sociale e pubblica e devono in ogni caso rispettare la dignità e i diritti fondamentali della persona».

Il diritto al matrimonio è un diritto fondamentale inviolabile, il cui esercizio, proprio per questo, è connesso con la libertà di ognuno essendo anche un diritto rinunciabile dal momento che esiste il diritto alla scelta del proprio status di vita e che nessuno può essere costretto al matrimonio.

Nell’ordinamento canonico le limitazioni allo ius connubii non devono essere scambiate per limitazioni al diritto naturale. L’esercizio di questo diritto fondamentale non è assoluto, ma deve corrispondere alla salvaguardia di esigenze specifiche di questo atto umano nella sua dimensione fisica e morale. Inoltre, la rilevanza che il diritto naturale ha per ogni uomo, richiede anche di trovare una giustificazione teologica per introdurre norme che limitino lo ius connubii.

Una regolamentazione dell’esercizio del diritto al matrimonio è connessa con la tutela di dello stesso istituto matrimoniale nel duplice aspetto della validità e liceità, segnatamente in riferimento alla manifestazione del consenso, all’abilità giuridica dei nubendi e alla forma della celebrazione.Altro aspetto convergente è la rilevanza sociale e interpersonale del matrimonio tale da richiedere una regolamentazione da parte dell’autorità competente con limitazioni operate attraverso requisiti configurabili come esigenze che discendono dalla stessa natura del matrimonio e contemplate dal diritto divino naturale o positivo, come pure esigenze finalizzate al bene comune e alle implicazioni sociali del matrimonio, contemplate dal diritto umano.

Fatte queste precisazioni sul diritto naturale al matrimonio e sulle sue possibili limitazioni, il quesito che il lettore ci rivolge deve essere impostato mettendo al centro della riflessione la sufficiente libertà di cui devono godere entrambi i nubendi nel prendere personalmente la decisione di sposarsi, libertà che non deve e non può essere coartata da alcuna circostanza estranea alla natura e alle finalità di quel matrimonio che concretamente si vuole celebrare.

La presenza di un figlio nato da una relazione extraconiugale è una circostanza che non può condizionare i genitori a celebrare un matrimonio «riparatore», un fenomeno sociale questo ormai quasi del tutto scomparso da non molto tempo anche in certe zone della nostra Penisola. Ciò che spinge al matrimonio è l’amore coniugale, la volontà dei coniugi di stabilire tra loro la comunità di tutta la vita e di costituirsi una famiglia.

Certo, l’ideale sarebbe che l’uomo e la donna, liberi entrambi dal vincolo coniugale e che insieme hanno concepito un figlio, scoprissero e attuassero alla luce di questo evento anche le motivazioni per dare un senso alla loro esistenza celebrando tra loro il matrimonio. Tuttavia, la sola presenza di un figlio non costituisce impedimento per il genitore celibe o nubile a contrarre un eventuale matrimonio con un’altra persona ugualmente non legata dal vincolo matrimoniale. In questo senso non esiste una norma sia di diritto naturale che di diritto canonico e civile che individui nella presenza di un figlio l’impedimento per il genitore a sposare una persona diversa da quella con cui l’ha procreato. Il matrimonio deve essere aperto alla procreazione, ma la nascita di un figlio da una coppia non sposata non può coartare la libertà e la volontà dei suoi genitori nella decisione responsabile di contrarre il matrimonio tra loro o con un partner diverso.

È utile anche sottolineare in questo contesto che la responsabilità dei genitori verso i figli rimane totale e non viene meno in qualunque caso, tanto che non siano sposati quanto che siano separati. D’altra parte, il coniuge che decide di sposare una persona che ha un figlio deve essere consapevole che le responsabilità e i doveri di quel genitore non possono essere ridotti o disconosciuti, ma, al contrario, devono essere accolti, condivisi e agevolati come una necessità irrinunciabile che entra a far parte del loro stesso matrimonio.

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