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Arbitrato Coni: -8 a Juve e Lazio, -4 ai Viola

Sconto sostanzioso, praticamente la metà della penalizzazione, alla Juventus, che passa a -9 e quindi a 10 punti in classifica del torneo cadetto, raggiungendo il Lecce del grande nemico Zeman e scavalcando quel Frosinone che sarà l’avversario di domani. Tutto ciò significa sostanzialmente solo una cosa: a giugno 2007 la Juve tornerà al punto da cui è partita, ovvero in serie A.

L’arbitrato del Coni (Il testo integrale della sentenza sulla Fiorentina (.pdf)), arrivato a tarda sera di venerdì 27 ottobre, dà ragione alle previsioni del presidente dei bianconeri Cobolli Gigli ma anche alle speranze della Lazio, forse la vera grande beneficiata di queste sentenze arrivate in orario quasi notturno. Anche la squadra di Lotito ottiene ben 8 punti di sconto, smentendo anche i commentatori più ottimisti che gliene avevano tolti al massimo 7, e passa da -11 a -3, ritrovandosi all’improvviso a metà classifica.

La sconfitta di questa calda serata romana, consumatasi in lunghe discussioni all’interno dello stadio Olimpico fra i ‘saggi’ della commissione del Coni, è la Fiorentina di Della Valle, patron la cui posizione è stata però derubricata. Il club viola chiedeva la totale cancellazione della pena, minacciando di rivolgersi al Tar del Lazio se non l’avesse ottenuta, ed ora è probabile che i suoi legali si presentino davvero in via Flaminia (sede del tribunale amministrativo). Sono soltanto 4 i punti di sconto per la Fiorentina, come dire che per la commissione di Arbitrato del Coni non è venuto meno l’illecito, così il passivo rimane pesante, leggi -15, che porta i viola a quota 0 punti in classifica, al penultimo posto, davanti alla sola Reggina. Tutto ciò in attesa di ulteriori decisioni, perché rivolgersi al Tar comporterebbe automaticamente una nuova penalizzazione. E’ destino che Firenze non debba essere una piazza tranquilla, e che per la sua squadra non possa esserci pace.

La decisione della Camera di conciliazione e arbitrato del Coni ha lasciato nella Fiorentina “la sensazione che la necessità di sostenere un impianto accusatorio che ha dimostrato, nei vari gradi giudizio, la sua assoluta infondatezza, ha prevalso sull’esigenza di fare giustizia”. E’ quanto si legge in una nota ufficiale della società viola dove si annuncia che “la Fiorentina sta esaminando il contenuto del lodo arbitrale e delle carte processuali per decidere come tutelare al meglio la posizione della società, della dirigenza e dei suoi azionisti”. Nella nota la società dei fratelli Della Valle “ribadisce di non aver mai commesso alcun illecito e pertanto conferma la posizione fortemente critica nei confronti di una decisione che, ancora una volta, fonda il giudizio di condanna su presunzioni prive di riscontri oggettivi”. “E’ forte – conclude la Fiorentina – la delusione per aver vista del tutto disattesa la richiesta di un processo basato su un esame accurato dei fatti, senza aderire a teoremi o schemi preconcetti”.

Delusione anche in casa Milan, per il mancato “sconto”, anche se bisogna tener conto che i rossoneri erano stati alla fine i meno penalizzati dalla sentenza della Corte Federale. “La decisione della Camera di Conciliazione e di Arbitrato del Coni non merita alcun commento da parte dell’A.C. Milan”: è questo il comunicato ufficiale apparso sul sito internet della società rossonera pochi minuti dopo la sentenza dell’arbitrato che ha confermato la penalizzazione di otto punti.

Il dispositivo della sentenza sulla Fiorentina Ecco il dispositivo della sentenza del Collegio Arbitrale del Coni sulla posizione della Fiorentina: “Viste le memorie e le conclusioni delle parti, acquisiti ed esaminati gli atti e i documenti tutti riversati nel procedimento endo-federale, esaminate le posizioni individuali in via meramente incidentale ai soli fini della valutazione della istanza della società ricorrente, giudicando in fatto e in diritto, con esclusione di qualsiasi valutazione in termini genericamente equitativi o di clemenza per il solo fatto della proposizione di istanza arbitrale, ha deliberato all’unanimità, con motivazione in forma sintetica, il lodo avente il seguente dispositivo: 1) conferma la penalizzazione inflitta con riguardo alla stagione 2005-2006; 2) riduce la penalizzazione inflitta per il campionato di serie A 2006-2007 a punti 15; 3) converte la squalifica del campo, già sospesa in via cautelare, nell’obbligo di devolvere entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente lodo un importo corrispondente alla quota di incasso per vendita di biglietti relativa alle prime tre partite casalinghe del campionato 2006-2007 a favore della FIGC, con vincolo di destinazione a finalità di promozione dell’attività giovanile e dilettantistica; 4) conferma l’ammenda inflitta nell’importo di Euro 100.000 a favore della FIGC”.

Nel dispositivo che riguarda la Fiorentina si legge, tra l’altro, che il Collegio Arbitrale ha ritenuto “che, contrariamente a quanto eccepito dalla ricorrente, deve affermarsi, ai fini del giudizio sulla posizione della società, la valutabilità dei comportamenti individuali sia dei Sig. Andrea Della Valle e Sandro Mencucci, in quanto dalla comunicazione della A.C.F. Fiorentina s.p.a. del 25 gennaio 2005, acquisita agli atti del giudizio, risulta che dal 18 dicembre 2004 il dott. Andrea della Valle e il dott. Sandro Mencucci sono rispettivamente Presidente e Amministratore Delegato con poteri di rappresentanza in ambito federale; sia del Sig. Diego Della Valle, il quale, pur figurando formalmente come semplice presidente onorario della società, si presentava ed era normalmente riconosciuto nell’ambito sportivo come soggetto agente in nome e per conto dell’A.C.F. Fiorentina s.p.a., anche in considerazione del ruolo di socio accomandatario della società azionista di maggioranza dell’A.C.F. Fiorentina s.p.a.; che, pur con l’attenuante derivante dall’esigenza di reagire a pregressi episodi arbitrali sfavorevoli alla società e reputati oggetto di pratiche ritenute persino dolosamente discriminatorie, la A.C.F. Fiorentina s.p.a., ai sensi dell’art. 2 CGS, deve considerarsi responsabile dei comportamenti individuali e collettivi, disgiunti e congiunti, dei Sig. Diego Della Valle, Andrea Della Valle e Sandro Mencucci, perché gravemente lesivi dei doveri di lealtà e probità sportiva di cui all’art. 1 CGS; i) in particolare, che, conformemente a quanto ritenuto dalla Corte Federale, l’A.C.F. Fiorentina s.p.a. deve ritenersi responsabile a titolo di responsabilità diretta per le gravi violazioni all’art. 1 CGS poste in essere dai Sig. Andrea della Valle e Sandro Mencucci, per avere essi, nella fase finale del campionato e a immediato ridosso di partite decisive per la permanenza in serie A dell’A.C.F. Fiorentina s.p.a., ripetutamente interloquito con il Vice-Presidente federale per sollecitare favore e benevolenza; che l’A.C.F. Fiorentina s.p.a. deve considerarsi altresì responsabile (poco importa in questa sede se a titolo di responsabilità oggettiva o diretta per le considerazioni prima svolte in ordine al ruolo sostanziale di fatto assunto nella compagine sociale) anche delle condotte poste in essere dal Sig.Diego Della Valle in grave violazione dell’art. 1 CGS; in particolare, per avere egli direttamente interloquito con il designatore arbitrale Paolo Bergamo, fino a partecipare a un incontro riservato, così creando un ambiente oggettivamente idoneo a indurre nel designatore arbitrale la convinzione di potersi attivare per assicurare alla A.C.F. Fiorentina s.p.a. attenzione e benevolenza da parte delle terne arbitrali nell’aspettativa che da ciò potesse in cambio derivare un appoggio al disegno di riordino organizzativo e gestionale del settore arbitrale e al proprio ruolo nell’ambito di esso, ipotizzato anche nelle conversazioni con il Vice-Presidente federale”. “Contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte Federale – giudica il collegio – l’A.C.F. Fiorentina s.p.a. non può invece considerarsi responsabile, a titolo oggettivo, di illecito sportivo ai sensi dell’art. 6 CGS, destinato a realizzarsi in relazione alla partita Lecce-Parma, mancando prova del compimento da parte di Diego della Valle di atti diretti ad alterare lo svolgimento della gara, nell’ambito dell’illecito disegno concertato tra i signori Innocenzo Mazzini, Paolo Bergamo e Massimo De Santis”. Mentre la società viola “deve considerarsi sanzionabile a titolo di responsabilità presunta ai sensi dell’art. 9 CGS, non essendo emerso dalle prove fornite dalla società, dall’istruttoria svolta dall Ufficio indagini e dal dibattimento, il fondato e serio dubbio che la società non abbia partecipato all’illecito concertato dal Vice-Presidente federale e dal designatore arbitrale, con il concorso del direttore di gara della partita Lecce-Parma, e/o lo abbia ignorato o comunque non inteso nella sua reale efficienza causale, atteso il tenore delle conversazioni telefoniche le cui trascrizioni sono state riversate in atti”.

Sentenza sulla Fiorentina del Collegio arbitrale del Coni

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