Toscana

Lavoratori stranieri , c’è tempo fino al 15 ottobre per regolarizzarli

Dal 15 settembre famiglie ed imprese possono fare istanza di regolarizzazione. I datori di lavoro italiani, comunitari (e i loro familiari anche extraUE) o stranieri (titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo), potranno mettere in regola, dal 15 settembre al 15 ottobre 2012, i lavoratori stranieri irregolarmente occupati almeno dal 9 maggio 2012.

I lavoratori stranieri dovranno dimostrare, con documentazione proveniente da organismi pubblici, la loro presenza in Italia prima del 31 dicembre 2011.

La dichiarazione di assunzione dovrà essere inviata in via informatica allo Sportello unico per l’Immigrazione compilando i moduli che saranno disponibili sul sito del Ministero dell’Interno (www.interno.gov.it).

La dichiarazione di emersione potrà essere presentato solo dopo il pagamento di un contributo forfettario di mille euro per ciascun lavoratore.

La regolarizzazione e’ esclusa anche nei casi in cui il datore di lavoro non disponga di un reddito superiore ai 20/27mila euro per il lavoro domestico. Per il lavoro domestico (badanti) non è richiesto alcun reddito, ma dovrà documentata la condizione di non autosufficienza (certificato della ASL pubblica o del medico di famiglia che attesti le limitazioni dell’autosufficienza della persona assistita), mentre per tutte le altre tipologie di lavoro (persone fisiche, enti o società) è sufficiente un reddito imponibile o di fatturato risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi o dal bilancio di esercizio precedente di almeno 30mila euro.

E’ possibile sanare solo rapporti di lavoro a tempo pieno ad eccezione del lavoro domestico per il quale è consentita l’emersione anche di rapporti part time.

Nessun ravvedimento per il datore di lavoro condannato per favoreggiamento all’immigrazione clandestina, per reati di sfruttamento della prostituzione o di sfruttamento del lavoro.

La regolarizzazione è vietata anche per quei datori di lavoro che ottenuto il nulla osta all’assunzione nell’ambito dei flussi si sono defilati dopo l’ingresso in Italia del lavoratore straniero.

Il permesso di soggiorno non sarà consegnato al lavoratore straniero espulso per motivi di sicurezza nazionale, segnalati da altro stato Schengen come inammissibile o condannato per uno reato previsto dall’articolo 380 c.p.p..

In considerazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 172 depositata il 06/07/2012 in caso di condanne per uno dei reati previsti dall’articolo 381 c.p.p. la Questura dovrà accertare e motivare se lo straniero rappresenti o meno una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.

I procedimenti penali e amministrativi a carico del datore e del lavoratore sono sospesi fino alla conclusione del procedimento e si procederà alla loro archiviazione in caso di buon esito della procedura di regolarizzazione anche anche nel caso in cui l’esito negativo derivi da motivo indipendente dalla volontà del datore di lavoro.

Fino al termine dell’istruttoria della procedura di emersione, il lavoratore non potrà essere espulso.

La regolarizzazione delle somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale di almeno sei mesi è documentata all’atto della stipula del contratto di soggiorno presso lo sportello unico per l’immigrazione.

Sottoscritto il contratto di lavoro, il lavoratore straniero chiederà il permesso di soggiorno. L’istanza di rilascio del primo permesso è predisposta dallo sportello unico per l’immigrazione e spedita, dall’ufficio postale, a cura dello straniero.

Fino a 6 anni di carcere se il datore di lavoro presenta una falsa dichiarazione di emersione.

Marco NociGiuliano Calamandrei