Italia

FAMIGLIA: EQUIPARATI FIGLI LEGITTIMI E NATURALI, ECCO COSA CAMBIERÀ

(ASCA) – Quattro articoli per modificare il codice civile ed eliminare dall’ordinamento le distinzioni tra lo status di figlio legittimo e quello di figlio naturale. La Camera ha approvato il testo unificato dei progetti di legge recanti “Modifiche al codice civile in materia di riconoscimento e di successione ereditaria dei figli naturali”, di cui è relatrice Alessandra Mussolini. Il provvedimento passa ora all’esame del Senato. La nuova legge si compone di quattro articoli che modificano il codice civile. Il primo articolo concerne “disposizioni in materia di filiazione” e propone di sostituire l’articolo 74 del codice civile con il seguente: “La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite, sia nel caso in cui la filiazione è avvenuta all’interno del matrimonio, sia nel caso in cui è avvenuta al di fuori di esso, sia nel caso in cui il figlio è adottivo”. Non solo: “Il figlio nato fuori del matrimonio può essere riconosciuto, nei modi previsti dall’articolo 254, dalla madre e dal padre, anche se già uniti in matrimonio con altra persona all’epoca del concepimento. Il riconoscimento può avvenire tanto congiuntamente quanto separatamente”. E ancora: “Tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico” e con la legge viene introdotto uno specifico articolo (315-bis c.c.) sui diritti e doveri del figlio. “Il figlio – si legge – ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni. Il figlio ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti. Il figlio minore, che ha compiuto gli anni dodici, e anche di età inferiore ove capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano. Il figlio deve rispettare i genitori e deve contribuire, in relazione alle proprie capacità, alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finché convive con essa”. Infine, si stabilisce che nel codice civile le parole: “figli legittimi” e “figli naturali” sono sostituite, ovunque ricorranno, dalla seguente: “figli”. Il secondo articolo (“Delega al Governo per la revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione”) conferisce una delega all’Esecutivo per la modifica delle disposizioni vigenti in materia di filiazione e di dichiarazione dello stato di adottabilità al fine di adeguarle al principio dell’unicità dello stato giuridico dei figli. Il terzo articolo prevede le “Modifiche alle norme regolamentari in materia di stato civile” e il quarto la “clausola di invarianza finanzaria” per cui dalla legge non deriveranno nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.