Toscana

Costituzione, italiani al voto 60 anni dopo

di Claudio TurriniManca meno di un mese al referendum sulla riforma della Costituzione (25-26 giugno), ma ancora tutto tace. Eppure si annuncia come un passaggio cruciale per il nostro Paese. È vero che già nel 2001 si è votato sulla riforma del «Titolo V». Ma quelle modifiche, volute dall’allora maggioranza di centro-sinistra, dopo il fallimento della «Bicamerale», erano davvero roba di poco conto in confronto a questa legge di riforma, portata avanti dal centro-destra. Fine del «bicameralismo perfetto», rafforzamento dei poteri del premier, ridefinizione delle competenze regionali e della Corte Costituzionale, ridimensionamento dei poteri del presidente della Repubblica. Questa volta, seppure a tappe – perché alcune norme entreranno in vigore addirittura dal 2016 – cambierà il volto delle istituzioni.

Il tema «è complesso, scivoloso, e presenta molteplici sfaccettature», come ha ammesso Andrea Ambrosi, ordinario di Diritto costituzionale Università di Padova, in un recente convegno organizzato a Chioggia dalla Fisc (Federazione italiana settimanali cattolici). Eppure gli elettori avranno a disposizione solo un «sì» o un «no». O respingere in toto le modifiche, o prenderle così come sono. Un compito davvero difficile.

Che dopo sessant’anni ci fosse bisogno di qualche modifica alla struttura dello Stato sono quasi tutti d’accordo. Del resto la «Bicamerale», presieduta da D’Alema, aveva lavorato a lungo in questa direzione e con il concorso di tutte le forze politiche. C’è chi osserva che riforme del genere andrebbero concordate tra maggioranza e opposizione – ed è vero – ma questa è un’obiezione debole. Anche il centrosinistra approvò la sua riforma per pochi voti. E non si può neanche lasciare all’opposizione un potere di interdizione totale, una sorta di ricatto per cui niente può essere fatto senza il suo consenso. Le perplessità più grosse sono invece sui contenuti. Partiamo dall’aspetto su cui la Lega ha puntato i piedi, la «devolution», cioè il trasferimento di poteri alle regioni.

Secondo il prof. Ambrosi, al di là delle intenzioni, «il sistema delle autonomie regionali non risulta rafforzato dalle modifiche proposte». Perché le competenze esclusive «devolute» alle regioni sono controbilanciate da nuove competenze statali esclusive, come quella sulla «tutela della salute», o «le norme generali sull’istruzione». Oltretutto è stato introdotto un potere straordinario dello Stato di annullare qualunque legge regionale. Anche la «polizia locale» è un bluff, perché solo amministrativa e perché rimangono di competenza statale l’ordine pubblico e la sicurezza pubblica, le norme penali e tutto l’ordinamento processuale. Ma soprattutto manca ancora l’autonomia fiscale, l’unico provvedimento in grado di spostare effettivi poteri sulle regioni. Più di una perplessità anche sul rafforzamento dell’esecutivo. Certo, la figura del premier risulterebbe più forte, assomigliando a quella del premier inglese. Ma «la possibilità sostanziale di nomina e di revoca dei ministri – osserva il prof. Ambrosi – dipende dalla forza politica del premier e dai rapporti coi partiti, più che dai poteri formali». L’arma in più nelle mani del premier è il «ricatto» di mandare «tutti a casa». Ma anche su questo ci sono dubbi sia di funzionamento che di legittimità.

Perplessità ancora maggiori riguardano il superamento del bicameralismo perfetto che attualmente impone che ogni legge sia approvata nello stesso testo da Senato e da Camera. L’obiettivo è legittimo, ma la ripartizione delle competenze – osserva ancora Ambrosi – «assai difficilmente sarà praticabile senza continui conflitti tra le Camere». Insomma le previsioni sono di un ingolfamento del sistema con continui ricorsi alla Corte Costituzionale, che anche se resa più «politica» (gli eletti dal Parlamento diventano 7 su 15) non è detto che poi si orienterebbe in senso diverso dall’attuale.

La schedaSecondo la Costituzione (art. 138) le «leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali» devono essere approvate da ciascuna Camera con due successive delibere ad intervallo non inferiore di tre mesi. Ma questo non basta, perché è previsto di sottoporle ad un «referendum popolare» se «entro tre mesi dalla loro pubblicazione» lo richiedono un quinto dei parlamentari di una Camera, o cinquecentomila elettori o cinque consigli regionali.

Quello fissato per il 25 e 26 giugno prossimi, sulla legge costituzionale recante «Modifiche alla Parte II della Costituzione» (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 269 del 18 novembre 2005), è il primo caso di referendum richiesto da tutti e tre i soggetti: parlamentari, cittadini e consigli regionali.

Il 17 febbraio erano state depositate in Cassazione un milione di firme raccolte a partire dal 17 dicembre 2005. Oltre allo schieramento del centrosinistra, ai banchetti per le sottoscrizioni si erano impegnate anche la Cgil e le Acli. Il 22 febbraio la Cassazione aveva dato il via libera alla richiesta del referendum anti-devolution presentata da quindici Consigli regionali, Sardegna in testa. Il 14 febbraio invece, erano state depositate, sempre in Cassazione, le firme di 112 senatori e 249 deputati del centrosinistra, sempre per chiedere la consultazione referendaria sulle modifiche apportate dal centrodestra alla Costituzione. A differenza dei referendum abrogativi delle leggi ordinarie, questa volta non è previsto un «quorum» da raggiungere. La riforma sarà approvata se otterrà la «maggioranza dei voti validi».

I punti della riforma

Il Senato federale Il Senato cambia nome in Senato federale della Repubblica. Sarà composto da 252 senatori eletti su base regionale, contestualmente all’elezione dei Consigli regionali (oggi sono 315 più quelli a vita). Si occuperà delle leggi che riguardano le materie su cui Stato e Regioni hanno competenze comuni mentre perde il potere di sfiduciare il premier. L’età minima richiesta per essere eletti passa dagli attuali 40 a 25 anni. Scompare la «spola» di un provvedimento che passa dalla Camera al Senato o viceversa, tranne però che per alcune leggi. Al Senato spetteranno le leggi previste dal terzo comma dell’art 117, ma il governo può chiedere al capo dello stato il trasferimento alla Camera, considerando la legge assolutamente necessaria all’attuazione del programma. La Camera Il nuovo Parlamento sarà composto dalla Camera dei deputati e dal Senato federale della Repubblica. La Camera passa dagli attuali 630 a 518 deputati, 18 dei quali saranno eletti nella circoscrizione riservata agli italiani all’estero. Viene introdotta una nuova figura, i «deputati a vita», in numero di tre (scompaiono i «senatori a vita»). La Camera esamina le leggi riguardanti le materie riservate allo Stato (comma 2 dell’articolo 117). La Camera può sfiduciare il primo ministro, che a sua volta però può chiederne lo scioglimento. L’età minima per essere eletti deputati passa da 25 a 21 anni. Il Capo dello Stato Se da una parte acquista nuovi poteri, ovvero la nomina dei presidenti delle Authority e la designazione del vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura, dall’altra il presidente della Repubblica perde il potere di autorizzare la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del governo e soprattutto perde il potere di nominare i ministri e di sciogliere le Camere. Cambia anche l’età minima richiesta per accedere al Quirinale: quarant’anni rispetto ai cinquanta previsti dalla vigente legge. Il premier Quello che finora era il presidente del Consiglio dei ministri cambia nome in primo ministro e acquisisce numerosi poteri. Da qui anche la definizione di «premierato». La nomina del primo ministro avverrà direttamente dai risultati elettorali. Il suo nome sarà infatti indicato dalle coalizioni. Il presidente della Repubblica si limiterà a ratificare la nomina, mentre l’insediamento non richiederà più il voto di fiducia. Al primo ministro competerà la nomina e la revoca dei ministri e persino lo scioglimento delle Camere. Le competenze La riforma costituzionale prevede la divisione di competenze tra Stato e Regioni. Quest’ultime avranno potestà legislativa esclusiva su assistenza e organizzazione sanitaria; organizzazione scolastica, gestione degli istituti scolastici e di formazione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche; definizione della parte dei programmi scolastici e formativi di interesse specifico della Regione; polizia amministrativa regionale e locale; ogni altra materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato. Ma la distinzione tra le materie è tutt’altro che chiara a partire ad esempio dalla sanità perché alle Regioni compete l’assistenza e l’organizzazione sanitaria ma allo Stato rimane la tutela della salute. Viene anche reintrodotto «l’interesse nazionale», che nessuna legge regionale potrà ledere, pena la richiesta di modifica e addirittura l’eliminazione. La Corte costituzionaleRimane composta da 15 membri, ma solo 4 (invece di 5) di nomina del presidente della repubblica, altri 4 (invece di 5) eletti dalle supreme magistrature e 7 (invece di 5) vengono eletti dal Parlamento: 3 dalla Camera e 4 dal Senato integrato dai presidenti delle giunte delle regioni e delle province autonome.

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