Toscana

Ecco come rinnovare il permesso di soggiorno

La richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno deve essere presentata alla Questura della provincia di dimora della straniero, almeno trenta giorni prima della scadenza, ad eccezione:

a) del permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo indeterminato (almeno 90 giorni prima della scadenza);

b) del permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo determinato (almeno 60 giorni prima della scadenza).

La Corte di Cassazione con sentenza n. 6374 del 28 maggio – 23 giugno 1999 ha deciso che la tardiva richiesta del rinnovo del permesso di soggiorno non è automaticamente censurabile con un provvedimento di espulsione ai sensi dell’articolo 13, comma 2, lettera b, del Testo Unico, ma deve formare comunque oggetto di valutazione da parte dell’Amministrazione, sulla sopravvenuta mancanza dei requisiti per il rinnovo del soggiorno.

Ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno, lo straniero deve produrre la documentazione attestante la disponibilità di un reddito, da lavoro o da altra fonte lecita, sufficiente al sostentamento proprio e degli eventuali familiari conviventi a carico e cioè un reddito non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale e a multipli di questo a secondo del numero dei familiari conviventi.

La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo per privare lo straniero, o i suoi familiari, del permesso di soggiorno. Il lavoratore straniero può, in tal caso, essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno e comunque, salvo che si tratti di lavoro stagionale, per un periodo non inferiore a sei mesi, trascorso il quale l’interessato deve lasciare il territorio dello Stato, salvo che abbia instaurato un rapporto di lavoro ovvero iniziato un’attività lavorativa autonoma.

La durata del permesso di soggiorno rinnovato non può essere superiore a quella stabilita con il rilascio iniziale.La prolungata assenza dello straniero dal territorio nazionale, e cioè per un periodo superiore alla metà della validità del permesso di soggiorno, salvo che per comprovati impedimenti o per la necessità di svolgere il servizio di leva, comporta il mancato rinnovo del permesso di soggiorno.Riguardo ai minori, l’articolo 31 decreto legislativo n. 286/98 prevede che l’assenza occasionale e temporanea dal territorio nazionale non esclude il requisito della convivenza ed il rinnovo dell’iscrizione.Simone Consani e Marco Nocianolf.toscana@cisl.it