Toscana

Maggiori risorse per chiese e centri sociali

Dalla Regione un incremento di risorse a favore di edifici di culto e centri civici e sociali (Deliberazione Giunta Regionale, proposta n.1807 del 2003, approvata nella seduta del 15.12.2003)

Il quadro normativoLa legge regionale 14 ottobre 1999 n.52 definisce all’art.19 il procedimento di determinazione degli oneri di urbanizzazione dovuti in relazione agli interventi soggetti a concessione o a denuncia di inizio attività, che comportano nuova edificazione o determinano l’aumento delle superfici negli edifici, il mutamento di destinazioni d’uso di immobili, l’aumento del numero delle unità immobiliari. Si prevede inoltre che il Consiglio Regionale individui con un proprio atto i criteri generali e le opere di urbanizzazione secondaria per le quali i comuni “possono concedere un contributo ai soggetti realizzatori”, con riferimento a parametri fissati in tabelle che la Giunta regionale deve aggiornare ogni cinque anni (art.19, commi 3 e 4). In effetti il Consiglio Regionale aveva già emanato una propria delibera, in attuazione della legislazione regionale previgente (LR 30 giugno 1984 n.41), relativa alla definizione di criteri di utilizzazione delle somme ricavate da oneri di urbanizzazione secondaria (delib. Consiglio Regionale 28 febbraio 1989 n.84). Il procedimento previsto dalla delibera si articola in più fasi:

a. il Consiglio Comunale approva annualmente il rendiconto delle entrate, specificando l’entità delle somme incassate a titolo di urbanizzazione secondaria, da utilizzare come contributo per opere di urbanizzazione secondaria;

b. entro i sei mesi dalla pubblicazione della delibera di approvazione del rendiconto, i soggetti interessati presentano ai comuni programmi e priorità di intervento. Per la chiesa cattolica si individuano quali soggetti interessati “le autorità ecclesiastiche diocesane”;

c. entro la chiusura dell’anno finanziario, i Comuni deliberano la attribuzione dei finanziamenti, tenuto conto della presenza e consistenza organizzativa sul territorio comunale dei soggetti richiedenti, il valore sociale e culturale connesso a ciascuna opera, l’urgenza degli interventi;

d. entro i sei mesi dall’assegnazione delle risorse, i soggetti beneficiari presentano un progetto esecutivo articolato, con espressa indicazione dei tempi di inizio e ultimazione dei lavori e degli stadi di avanzamento, cui sono vincolati pena la decadenza dal beneficio economico ricevuto.

In caso di inadempienza da parte dei comuni nell’esercizio delle attività previste dalla disciplina esaminata, è prevista l’applicazione delle disposizioni relative all’attivazione di poteri sostitutivi per l’emanazione degli atti dovuti ed il compimento del procedimento descritto.

La delibera regionaleLa Giunta Regionale, nell’aggiornamento delle tabelle relative alla definizione delle percentuali di risorse da destinare alle opere di urbanizzazione, ha proceduto a modificare la distribuzione previgente attribuendo a ciascuna delle voci “Chiese ed altri soggetti di culto” e “ Centri civili, sociali, attrezzature culturali e sanitarie” un punto percentuale in più, come risulta da tabella:
Opere di urbanizzazione secondaria

% previgente

% con delib. 2003

Asili nido e scuole materne

20

20

Scuole dell’obbligo

48

47

Chiese ed altri edifici religiosi

8

9

Centri civili, sociali, attrezzature culturali e sanitarie

7

8

Mercati di quartiere e del. comunali

6

5

Spazi pubblici a parco e per lo sport

11

11